Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11424 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11424 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GILISTRO LITTERIO ALDO N. IL 27/11/1946
GIONFRIDA RAFFAELE N. IL 01/02/1946
avverso la sentenza n. 2178/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/02/2014

-1- Gionfrida Raffaele e Gilistro Litterio Aldo, già condannato il primo con doppia conforme sentenze del tribunale di Siracusa in data 24.1.2006 e corte di appello di Catania in data
9.7/26.10.2012 – per il delitto di tentata estorsione in danno della Seal s.r.l. alla pena di anni due di
reclusione ed euro 200 di multa, il secondo, deceduto, con le medesime sentenze e per il medesimo
reato, destinatario di una pronuncia di non doversi procedere per morte del reo,con due distinti atti,
ricorrono, tramite difensore, avverso la seconda decisione, il primo esponendo ben sette ragioni di
doglianza, il secondo rilevandone cinque.
-2- La loro sintetica esposizione richiede una breve sintesi del fatto come ricostruito dai primi
giudici: nell’ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto lo smaltimento dei fanghi prodotti
dalla società IAS di Siracusa con una associazione temporanea di imprese- ATI- fra Seal, con sede
a Livorno e La Cinque, gli imputati, nelle rispettive qualità di consulente tecnico, il Gionfrida, di
avvocato il Gilistro, avrebbero chiesto alla Seal, per le prestazioni professionali rispettivamente
prestate fino alla stipula del contratto, indebito denaro, in buona sostanza tangenti parametrate in untZ.misura — due lire- per ogni chilo di fango smaltito, sotto la minaccia, anche attraverso 1 ‘
interposizione di terze persone, quali tale Di Stefano, di interventi sulla esecuzione del contratto e
della conseguente estromissione della società livornese, la Seal, da analoghi contrati per il futuro
nell’ambito del territorio siracusano. Il procedimento era stato innescato da una lettera- denuncia
dell’ Ingegnere Boeri,nell’ interesse della Seal, il 22.1.1999, a circa distanza di un anno dal fatto di
reato.
-3- Le ragioni di doglianza di Gionfrida Raffaele: a) nullità dell’ ordinanza datata 29.3.2002 del
tribunale di Siracusa, come della corte di appello, davanti alla quale era stata ripetuta l’eccezione,
che hanno ritenuto la competenza del tribunale collegiale a conoscere del reato.,e non invece, come
riteneva e ritiene la difesa, del i tribunale monocratico. Era accaduto che con ordinanza 27.11.2000
il tribunale collegiale aveva trasmesso gli atti al tribunale monocratico ritenendone la
competenza,e quest’ ultimo aveva ritrasmesso gli atti al tribunale collegiale che li aveva trattenuti
procedendo. .Ebbene, secondo la difesa, a fronte dell’ iniziale conflitto di competenza, era ,per
l’appunto, in sede di risoluzione del conflitto„ la Corte di Cassazione che avrebbe dovuto
determinare il giudice competente, se il tribunale collegiale o quello monocratico.; b) mancanza e
contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la ritenuta attendibilità e credibilità della
persona offesa, Luigi Boeri, in merito alle minacce ricevute contrastava, tra l’altro, con le
deposizioni di altri testi, quali Sanfilippo, Ansaldi, Guglielmino, Di Stefano, Barbagallo; vizio di
motivazione che si era tradotto tra 1′ altro in un grave errore di calcolo sulle richieste economiche
degli imputati per le loro attività professionali ammontanti a 80.000,00 per due e non 800.000,00
come ritenuto dal tribunale; c) vizio ancora di motivazione in ordine alla possibilità di configurare
nella fattispecie l’elemento di una minaccia idonea ad integrare il delitto di tentata estorsione che
richiederebbe che al minacciato non sia lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle
altrui pretese o il subire un pregiudizio diretto ed immediato. Sul punto in particolare si sottolinea
che il pericolo prospettato in merito alle difficoltà di esecuzione del contratto non dipendeva dagli
imputati, la cui attività si era esaurita con la conclusione del contratto tra IAS e la SEAL, ma da una
modifica normativa in merito allo smaltimento dei fanghi ed al sequestro giudiziario della fornace
di Misterbianco; d) erronea applicazione della legge penale, con conseguente violazione dell’art.
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Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giulio Romano, per l’ inammissibilità del ricorso
di Gilistro Litterio Aldo e per il rigetto del ricorso di Gionfrida Raffaele
Uditi i difensore rispettivamente delle parti civili. Avv. Paolo Bassano, e degli imputati, avv. Ettore
Randazzo, per il rigetto il primo, per l’accoglimento dei ricorsi il secondo.

-4- In parte fondato il ricorso di Gionfrida, inammissibile quello di Gilistro
A prescindere della avvenuta estinzione del reato per prescrizione di cui si dirà a poco, anche per la
persistente costituzione delle parti civili, è d’ obbligo prendere posizione in merito alla ritenuta
responsabilità dell’ imputato in ordine al fatto come contestato.
L’ eccezione in rito è manifestamente infondata. Invero il conflitto di competenza, nella specie
denunciato tra il tribunale monocratico e il tribunale collegiale, presuppone per l ‘appunto un
contrasto tra giudici da cui consegue la paralisi del procedimento con l’ intervento obbligato e
necessitato del giudice di legittimità che promuova la ripresa del procedimento sbloccandone la
stasi. Nel caso di specie un tale intervento non vi è stato proprio perché,dopo un iniziale contrasto,
uno dei due giudici, quello collegiale, ha riconosciuto la propria competenza ed ha dato l’ abbrivio
alla ripresa del dibattimento di primo grado.
La seconda ragione di doglianza non è fondata nella misura in cui svolge il tentativo di depotenziare
il valore euristico della deposizione della persona offesa a fronte di dedotte dichiarazioni
contrastanti, quelle rese nel corso del giudizio, tra gli altri, da tali Guglielmino, Barbagallo, Di
Stefano, Sanfilippo, Ansaldi. Ora è principio giurisprudenziale consolidato quello della possibilità,
del caso, della necessità della integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e
di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già
adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice. Ora nel caso di specie il giudice
della impugnazione ha ripetuto sia pure in via sintetica, rafforzandole, le valutazioni del primo
giudice, anche a fronte di censure difensive che non hanno certo sviluppato argomenti nuovi non in
precedenza considerati. Invero al di là delle interessate negazioni di quanto riferito da Luigi Boeri,
in merito alle richieste di denaro rivolte alla Seal dopo la stipula dedl contratto tra l’ ATI e la IAS,
da parte delle persone indicate nella parte espositiva del fatto, le ragioni di doglianza omettono di
considerare la valenza di dati di fatto incontrovertibili e che costituiscono il nocciolo duro
dell’argomentare giudiziale: gli imputati, giuste le dichiarazioni di Luigi Boeri, agente nell’
interesse della Seal, del Presidente e del direttore tecnico della società, tali Camici Mario e
DamonteGiorgio assistono in Livorno, nella sede della Seal, alla richiesta di denaro da parte del
Gilistro Giorgio al telefono con il Boeri, telefonata che segue le medesime richieste nella misura di
due lire per chilo di rifiuti smaltiti. Ora la giustificazione di una tale richiesta prospettata come
compensi professionali dai due imputati, si scontra con il criterio di valutazione del preteso
compenso, con la denuncia del Boeri, concordata con il Presidente della Seal, al Presidente dell’
A.S.I. Sanfilippo, che era stato indicato,insieme al Prof. Ansaldi, come il beneficiario delle somme
richieste. E la pretestuosità delle giustificazioni addotte dagli imputati è riscontrata dalla pronta
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522 comma 2 c.p.p., e nullità per la parte relativa della sentenza, con riferimento alla contestazione
dell’aggravante delle più persone riunite, per rappresentare la fattispecie di causa, secondo la
ricostruzione giudiziale, una ipotesi di concorso di persone nel reato; e) nullità ancora della
sentenza nella parte in cui al di fuori della contestazione, ha ritenuto il tentativo di estorsione
realizzato anche nei confronti di Guglielmino, soggetto del tutto estraneo al contrato stipulato tra
I.A.S. e S.E.A.L. e nella creazione dell’ A:T.I. con le due società; O violazione della legge penale
per aver configurato l’aggravante delle più persone riunite, e carenza assoluta di motivazione in
merito sul punto, con conseguenze sfavorevoli per il ricorrente in punto di prescrizione del reato;g)
prescrizione del reato commesso nel settembre del 1998. La sentenza di primo grado è stata emessa
il 24.1.2006. Il reato di tentativo di estorsione si è prescritto quindi, tenendo conto delle
disposizione della legge Cirelli, ben prima della sentenza di appello.
Le cinque ragioni di doglianza di Litterio sono per i quattro quing le stesse, anche nella loro
formulazione,esposte dal coimputato e riferite sub lett.a),b), c), e). Il primo motivo di ricorso, non
comune,all’altro, è la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 c.p. ”
nella parte in cui non qualifica diversamente da reo il soggetto in relazione al quale interviene
estinzione del reato per morte prima della eventuale condanna” per violazione dell’art. 3 e27
comma 2 cost.

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reazione delle persone offese che, lungi dal rivolgersi all’ Autorità giudiziaria, chiedono spiegazioni
della richiesta alle persone nel cui interesse viene presentata, dal coinvolgimento dei politici locali
nella conoscenza della richiesta indebita, ed ancora dalla sproporzione del richiesto, equivalente come puntualizza la stessa difesa – a lire ottanta milioni, rispetto alle prestazioni professionali
come ricostruite dai giudici di merito. Queste si erano tradotte nel porre in contatto la società
livornese con gli operatori” ecologici” del siracusano, quanto a Gionfrida, e nell’ indicare al notaio
Mirmiti, che in tal senso ha deposto, le parti e l’ oggetto del contratto stipulato, da parte del
Gilistro. Peraltro altra circostanze di rilievo del tutto sottovalutata dalla difesa, è quella per la quale
la pretesa attività degli imputati si era dovuta svolgere nell’ interesse della società Cinque, di cui gli
imputati erano consulenti, non certo della società livomese.
Ora se deve concordarsi con la difesa degli imputati sul punto che in tema di valutazione della
prova, le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da
alcuna presunzione di credibilità, con la conseguenza che il giudice deve procedere anche d’ufficio
ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto
accusatorio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi processuali, non potendo gravare
sull’imputato l’onere di provare la falsità della deposizione, deve parimenti ritenersi nella specie che
la attendibilità delle dichiarazioni del Boeri, oltre che esser state analizzate nella loro specificità e
coerenza, traggono riscontro, al di là dei contrasti con altre deposizioni su circostanze peraltro
periferiche in ordine al nocciolo duro delle sue dichiarazioni, dalle circostanze oggettive come
sopra evidenziate, sicché ben può dirsi che il suo racconto è stato sottoposto in forza della
motivazione giudiziale ad una verifica ben più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro solo isolando le richieste di denaro dal contesto complessivo sarebbe possibile espungerne
il carattere estorsivo: le richiesta di tangenti nel corso della esecuzione di un contratto di grande
incidenza economica, prospettando l’ interruzione della esecuzione del contratto stipulato, prima del
quale le richieste non erano state esplicite, ma velate e indeterminate, per concretizzarsi con toni
decisi solo dopo la stipula dell’ accordo, ventilando ancora l’ interesse criminoso alla tangente di
personaggi politici locali influenti in un contesto ambientale alla società livomese estraneo e
sconosciuto, l’ entità della sonuna richiesta, la confidenza, vera o falsa che sia, fatta al Boeri di una
tangente giò versata al Gionfrida da parte di Carmelo Scaglione, titolare della società Le Cinque,
associatasi con la SEAL, costituiscono circostanze tutte da rendere pressante la richiesta e così
trasmodata in un vera e propria coazione morale. Del resto la minaccia, per integrare il delitto di
estorsione, può estrinsecarsi nelle forme più diverse ed anche in maniera del tutto larvata, purché il
comportamento o l’atteggiamento dell’agente sia idoneo ad esercitare una pressione psicologica e ad
incidere nella sfera della liberta del soggetto passivo onde costringerlo a fare od omettere qualcosa
Nel caso di specie, la richiesta del denaro,e43 in tale entità, non aveva in concreto alcuna
giustificazione, sicché, considerando le circostanze di fatto, ben a ragione i giudici di merito hanno
ravvisato nella predetta richiesta la dissimulazione di una vera e propria intimidazione,
rapportandola alla influenza dei soggetti nell’ambiente, estraneo alla persona offesa, collegati ai
politici locali e alla gravità delle conseguenze sul piano economico temute per effetto di un
eventuale rifiuto.
-5- Merita invece condivisione la critica difensiva in ordine alla contestata aggravante delle più
persone riunite: invero dalla lettura del capo di imputazione la circostanza non è possibile trarla, né
tanto meno nella parte motiva della sentenza impugnata. Vi è di più: in proposito o i giudici di trimo
grado richiamano a sostegno un precedente risalente di questa corte —Sez. 2, 17.11.1992,
Berlingieri – che ravvisa l’aggravante laddove il soggetto passivo, minacciato per telefono “abbia
acquisito la sensazione” che la minaccia ai fini estorsivi provenga anche da persona rappresentata
accanto al diretto interlocutore. Interpretazione questa ripudiata a ragione dalle Sez. Un.
29.3/5.6.2012, Alberti e a., Rv. 25258 per il fatto che ,tra 1 altro, farebbe inammissibilmente
coincidere l’aggravante in discussione con il concorso di persone nel reato. Ne consegue che e la
lettera e la ratio della aggravante, impongono la recisa affermazione alla cui stregua nttreato di

-6- Manifestamente infondata, oltre che non rilevante, la questione di legittimità costituzionale
funzionale perhè meramente nominalistica: funzionale come essa è a sostituire al termine reo, che
nel linguaggio comune equivarrebbe a colpevole e che si legge nella rubrica e nel corpo dell’art.
150 c.p., con il sostantivo imputato. Questione puramente formale con nessuna conseguenza di
effetti giuridici nel campo suo proprio di disciplina.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Gilistro Litterio Aldo; annulla senza rinvio la sentenza
impugnata,esclusa l’ aggravante delle più persone riunite, perché estinto per prescrizione il delitto
di tentata estorsione; conferma le statuizioni civili e condanna il Giuffrida al rimborso delle spese
sostenute dalle parti civili, Seal s.r.l. e Luigi Boeri che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma: il 20.2.2013

estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea
presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o
della minaccia. Il reato così come configurato nella sua forma semplice- ma a non diversa soluzione
si perverrebbe considerandolo aggravato — è prescritto: commesso nel settembre del 1998 il
tentativo di estorsione semplice, punibile con un massimo di pena di anni sei e mesi otto, tenendo
conto delle interruzioni,delle sospensioni e della data della sentenza di primo grado — 24/1/2006- si
è prescritto ancor molto tempo prima della sentenza di secondo grado, pronunciata il 9.7.2012.

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