Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11423 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11423 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BLASI GIANFRANCO N. IL 18/05/1958
avverso la sentenza n. 888/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per‘
ce
– 2s2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Ce

Udit i difensor Avv.

c•Ir:c 7 ce _e-7/.9,-

t- –

6)

d

y74 di,.

Data Udienza: 21/11/2013

DE BLASI Gianfranco ricorre per Cassazione avverso la sentenza 5.4.2012
con la quale la Corte d’Appello sez. Distaccata di Taranto, confermando la
decisione 5.4.2012 del Tribunale della stessa città lo ha condannato alla
pena di mesi quattro di reclusione e 300,00 E di multa per la violazione dell’art. 646, 81, 485, 61 nn. e e 7 cp: “perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di produttore libero (agente)
dell’Alleanza Assicurazioni, per procurarsi un ingiusto profitto si impossessava della complessiva somma di E 50.000,00 circa rinvenente dagli incassi
dei premi assicurativi vessati da numerosissimi clienti e di cui aveva il possesso, omettendone il relativo versamento alla Compagnia assicurativa in
questione, fòrmando altresì numerosissime quinte false di pagamento riportanti somme inferiori a quelle ricevute al fine di garantirsi l’impunità per
l’appropriazione indebita commessa. Con le aggravanti del nesso teleologico tra il .falso e p ‘appropriazione indebita, di avere commesso il fatto abusando della qualità di procacciatore della Compagnia assicurativa e cagionando alla medesima un danno patrimoniale di rilevante entità.
in Taranto fatti commessi tra il giugno 2002 e il novembre 2004.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e deduce:
§1.) Ex art. 606 I^ comma lett. d) cpp perché la Corte d’Appello: a) non ha
ammesso l’acquisizione dei dati relativi al programma informatico con le
relative password, al fine di accertare in modo inconfutabile la veridicità dei
fatti narrati dall’imputato; b) non ha ammesso la testimonianza del dr. Giovanni SANTACESARIA (Ispettore superiore della compagnia di assicurazione) “che avrebbe potuto spiegare fatti fondamentali per la difesa atti a
smontare totalmente le testimonianze rese dai testimoni escussi e chiarire il
funzionamento della società. Sul punto la difesa lamenta di non condividere
la motivazione con la quale ha rigettato le richieste istruttorie
§2.) ex art. 606 P comma lett. e) cpp, vizio di motivazione perché la Corte
d’Appello utilizzando motivazioni apparenti e parziali si appiattisce sulle
motivazioni della sentenza di primo grado senza fornire risposta, se non apparente, ai vari motivi di gravame proposti
Nel corso del giudizio, si è costituita in giudizio la parte civile Alleanza Assicurazioni spa che ha depositato le proprie conclusioni e la nota spese.

RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato tanto sotto il profilo
di cui all’art. 606 P comma lett. d) cpp, che quello di cui alla lett. “e” della
stessa disposizione: da un lato la difesa non fornisce alcuna indicazione sulla capacità dimostrativa delle prove indicate e sulla loro idoneità a determinare un giudizio completamente diverso da quello qui impugnato, con la
conseguenza che non è data dimostrazione di uno degli elementi essenziali
della censura formulata ex art. 606 I^ comma lett. d) cpp; dall’altro il ricor-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella
condotta processuale del ricorrente estremi di responsabilità in relazione all’esito del giudizio.
11 ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile Alleanza Assicurazioni spa e che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre iva e cpa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende
nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
Alleanza Assicurazioni spa he liquida in € 3.000,00 oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma il 21.11.2013

rente non formula alcuna censura valida ex art. 606 P comma lett. e) cpp
deducendo un vizio desumibile dalla lettura del provvedimento. La Corte
territoriale ha fornito una specifica motivazione per la quale ha ritenuto di
non ammettere il supplemento di istruzione, la cui richiesta appare formulata ai sensi del primo comma dell’art. 603 cpp. La Corte ha infatti esaminato
entrambe le richieste, le ha rigettate con considerazioni differenti, peraltro
non manifestamente illogiche e le censure mosse dalla difesa appaiono rivolte al merito della decisione che, ex se non è sindacabile in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché sviluppa
argomentazioni che, lungi dall’evidenziare vizi della motivazione desumibili
dalla lettura del testo della sentenza impugnata, propongono una diversa valutazione del materiale probatorio. Anche in questo caso viene sollecitata al
giudice della legittimità una decisione sul merito delle valutazioni espresse
dalla Corte territoriale, giudizio che non può essere assunto in questa sede.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA