Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11422 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11422 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA CAMERA SALVATORE N. IL 22/05/1975
avverso la sentenza n. 418/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(7/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

LA CAMERA Salvatore ricorre per Cassazione avversoa sentenza
13.11.2012 con la quale la Corte d’Appello di reggio Calabria lo ha
condannato alla pena di anni sei di reclusione e 20.000,00 € di multa per la
violazione dell’art. 73 1. stupefacenti.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. b) vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge penale perchè la pronuncia della condanna si fonda
su documenti (sentenza di condanna in un diverso procedimento n.
886/2004 acquisita nel corso del giudizio di appello, senza che ne sia stata
disposto formale provvedimento e conseguentemente con lesione del diritto
del contradditorio
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. b), c) , d) ed e) Vizio di motivazione e
violazione di legge, manca una corretta valutazione di prove che
inequivocabilmente ed oltre il ragionevole dubbio segnino la penale
responsabilità dell’imputato
§3.) ex art. 606 IA comma lett. b) erronea applicazione della legge penale
perché non è stata riconosciuta la attenuante di cui al V^ comma dell’art. 73
dpr 309/90
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cpp, vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge penale perché non sono state riconosciute le
attenuanti generiche.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’imputato è stato sottoposto a procedimento penale per la violazione
dell’art. 73 dpr 309/90 e 110 cp, perchè, in concorso con altri (Cavo
Domenico), senza la autorizzazione prevista dall’art. 17 e fuori dalle ipotesi
previste dall’art. 75 della stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente
fine di spaccio e trasportava 100,4 grammi lordi di cocaina sostanza ad
effetto stupefacente di cui alla tab. I” prevista dall’art. 14 della medesima
legge, pari a 258,70 dosi medie giornaliere e dosi commerciali comprese tra
776 e 1940.
Con la recidiva reiterata infraquinquiennale e specifica per la CAMERA
Rinviato a giudizio l’imputato veniva sottoposto a procedimento penale che
si svolgeva con il rito abbreviato e veniva definito dal Tribunale di Messina
con sentenza del 4.7.2002.
L’imputato impugnava la sentenza e la Corte d’Appello di Messina con
sentenza dell’11.11.2008 confermava la dichiarazione di penale
responsabilità.
Con sentenza del 16.11.2010, la Corte di Cassazione annullava la pregressa
decisione della Corte d’Appello disponendo un nuovo giudizio in punto
individuazione degli elementi di prova idonei alla dichiarazione di penale
responsabilità dell’imputato.
La Corte d’Appello di Messina, pertanto procedeva a nuovo giudizio e
previa acquisizione della sentenza 886/2004 (proc. n. 1885/99), confermava
il giudizio di colpevolezza e condannava l’imputato alle pene di cui in
epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO

P.Q.M.

(Te

La prima censura della difesa è infondata e va rigettata.
Va in primo luogo osservato che l’acquisizione di documenti (e fra questi
vanno ricomprese le sentenze) nel giudizio di appello non è subordinata alla
necessità di una apposita ordinanza che disponga la rinnovazione parziale
del dibattimento, essendola tal proposito il semplice provvedimento di
acquisizione. Peraltro detta acquisizione presuppone che sull’atto acquisito
abbia modo di svilupparsi un contraddittorio fra le parti.
Nella specie, dalla lettura del verbale della ‘udienza del 13.11.2012 si evince
che le parti hanno avuto modo di confrontarsi sulla sentenza 886/2004
acquisita, tanto che il Procuratore generale ha espressamente fatto richiamo
al suddetto documento facendo anche espressa indicazione delle pagine alle
quali ha inteso riferirsi.
Dalla lettura del suddetto verbale non si riscontra che la difesa abbia
formulato obiezioni alla acquisizione e alla utilizzazione della sentenza
adoperata dalla Procura Generale per la formulazione delle proprie
conclusioni definitive, dovendosi pertanto concludere che la parte ha avuto
modo di interloquire sul documento acquisito.
La mancanza di osservazioni e di censure al momento dell’acquisizione
dell’atto consente di affermare che essa è avvenuta nelle forme di legge e
che non è stata determinata alcuna lesione del diritto di difesa.
Va infine osservato che la lesione lamentata, se verificatasi, sarebbe
riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 178 lett. c) cpp, come tale
deducibile secondo le regole di cui all’art. 182 II comma prima parte. Nel
caso di specie la difesa non ha eccepito alcuna nullità nelle forme e nei
termini di legge con la conseguenza che questa, se verificatasi, sarebbe
comunque sanata.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si tratta di
doglianza a contenuto generico, tendente ad una rivalutazione nel merito
delle prove acquisite.
Il terzo motivo di ricorso ex art. 606 III^ comma cpp. Si tratta di questione
che esula da quelle devolute dalla Corte di cassazione alla Corte d’Appello,
alla quale è stato demandato l’esclusivo compito di verificare la sussistenza
di elementi di prova in ordine alla penale responsabilità dell’imputato con
riferimento al fatto descritto nel capo di imputazione, senza poter procedere
ad una diversa valutazione del fatto in termini di ipotesi attenuata; peraltro
la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente spiegato le ragioni
per le quali il fatto ascritto non sia riconducibile nell’ambito del V^ comma
dell’art. 73 dpr 309/90
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello
ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti
generiche, facendo espresso riferimento alla quantità e alla qualità dello
stupefacente, allo inserimento dell’imputato in un contesto di criminalità, e
ai suoi precedenti penali.
La motivazione è adeguata e non è sindacabile nel merito.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 21.11.2013

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