Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11419 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11419 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GENNARO ALESSANDRO N. IL 19/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1698/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 08/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/02/2014

Rilevato in fatto
Con ordinanza in data 8.4.2013 il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta 1’8.4.2013 da Di Gennaro Alessandro contro il
decreto penale di condanna n. 637/13, osservando che il decreto era ormai divenuto
esecutivo in quanto ritualmente notificato in data 6.3.2013 (data della ricezione della
raccomandata ex art. 157 comma 8 cpp).
Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso
denunziando, ai sensi dell’art. 606 lett. c cpp, la violazione di legge processuale (art.

modalità di deposito presso la Casa Comunale, previo avviso presso il luogo di
residenza, era modalità adottabile soltanto all’esito dell’infruttuoso esperimento della
notifica a mani proprie o presso l’abitazione abituale o presso l’abituale luogo di lavoro,
come imposto inderogabilmente dall’art. 157 c.p.p., comma 8.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte a cui oggi va data continuità (Sez. 1,
Sentenza n. 40204 del 29/09/2010 Cc. dep. 15/11/2010 Rv. 248462; Sez. 6, Sentenza
n. 9183 del 28/01/2004 Cc. dep. 01/03/2004 Rv. 229445; Sez. 6, Sentenza n. 11478
del 27/10/1997 Ud. dep. 15/12/1997 Rv. 209219) il ricorso alla procedura di
notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale,
accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157 c.p.p comma 8, è
possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie
indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica
mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o
il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa.
L’omissione di siffatti adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171
c.p.p., lett. d). che, inficiando la correttezza della vocatio in ius, ha carattere assoluto
ai sensi dell’art. 179 c.p.p.
Ebbene, nel caso in esame il giudice di merito ha erroneamente applicato la
norma dell’art. 157 c.p.p. comma 8 perché, discostandosi dal suesposto principio, ha
ritenuto consentito il ricorso alla notifica mediante deposito presso la Casa Comunale
(ed invio delle comunicazioni d’obbligo) all’esito di inutile esperimento di tentativi di
notifica presso la residenza anagrafica del destinatario, omettendo le ulteriori ricerche
presso il luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, luogo che
era ben noto, atteso che nel capo di imputazione riportato nella richiesta di decreto
penale allegata allo stesso il Di Gennaro veniva individuato quale legale
rappresentante della Di Gennaro sas con sede in Napoli Corso Garibaldi n. 182. E sulla

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461 n. 6 cpp in relazione agli artt. 157, 158, 171, 178 e 179 cpp), posto che la

base di tale erronea premessa ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione
avverso il decreto penale proposta dall’imputato.
Consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio della
ordinanza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Napoli.

Così deciso in Roma, il 26.2.2014.

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