Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11417 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11417 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
POCHETTI IRENE NIVES N. IL 17/03/1957
avverso la sentenza n. 783/2012 TRIB.SEZ.DIST. di OSTIA, del
28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

DEPO;T

Uditi difensor Avv.;

!N

LLERA

Data Udienza: 26/02/2014

Rilevato in fatto
1. Pochetti Irene Nives, imputata per violazioni in materia edilizia ed ambientale
(art. 44 lett. b DPR n. 380/2001 e 181 D. Lvo n. 42/2004) ha “patteggiato”, previo
consenso del P.M. di udienza, la pena – sospesa -di mesi due di arresto e C. 8.000 di
ammenda. La sentenza è stata pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma sez.
distaccata di Ostia in data 28.6.2013., il quale ha applicato la pena così come
concordata.

d’Appello di Roma, deducendo l’inosservanza degli artt. 31 comma 9 DPR n. 380/2001
e 181 comma 2 D. Lvo n. 42/2004 per avere il giudice di merito omesso di ordinare la
demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino, sanzioni amministrative
da applicarsi obbligatoriamente anche con la sentenza di patteggiamento.
Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema ha
concluso in conformità.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, in tema di
patteggiamento, pur in difetto d’accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre
sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il
reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla
disponibilità delle parti (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 24087 del 07/03/2008 Ud.
dep. 13/06/2008 Rv. 240539; Sez. 3, Sentenza n. 64 del 14/01/1998 Cc. dep.
18/02/1998 Rv. 210128).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha violato tale principio perché si è
limitato a recepire l’accordo senza porsi il problema della ufficiosità dell’applicazione
delle suddette sanzioni.
Consegue l’annullamento senza rinvio ben potendo la Corte di Cassazione, in
applicazione dell’art. 620 lett.

L cpp, impartire direttamente tale ordine, trattandosi,

come si è detto, di provvedimento dovuto in quanto obbligatorio “ex lege” (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 16390 del 17/02/2010 Cc. dep. 27/04/2010 Rv. 246769; Sez. 3, Sentenza
n. 35386 del 24/05/2007 Ud. dep. 24/09/2007 Rv. 237536; Sez. 3, Sentenza n. 3467
del 08/11/1999 Cc. dep. 03/12/1999 Rv. 216378).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di
demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino, ordineche impartisce.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte

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