Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11413 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11413 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Carandente Castrese,
avverso l’ordinanza nr. 136/12 dep. il 15/02/2013 del Tribunale di Napoli, sez.
dist. di Marano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato;
udita la relazione svolta dal consigliere, Aldo Aceto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza nr. 136/12, dep. il 15 febbraio 2013, il Tribunale di Napoli,
sez. dist. di Ma-rano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza,
presentata il 17 luglio 2012, con la quale l’odierno ricorrente aveva chiesto di
essere rimesso in termini per la proposizione dell’impugnazione avverso la
sentenza nr. 382/07, emessa da quello stesso Tribunale il 10 aprile 2007 Orr. il
Data Udienza: 11/02/2014
24/09/2007), con la quale il Carandente era stato condannato per reati
riconducibili al d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Osservava il giudice dell’esecuzione che: a) il Carandente aveva eletto
domicilio in Via Pendine Casalanno, civ. 79 di Marano di Napoli; b) a seguito di
due accessi, avvenuti il 6 ed il 9 luglio 2007 presso il domicilio suddetto,
l’ufficiale giudiziario aveva proceduto al deposito dell’estratto contumaciale della
sentenza presso la casa comunale di Marano, con affissione dell’avviso di
deposito presso l’abitazione del Carandente e invio di raccomandata con ricevuta
di ritorno; c) la raccomandata era stata ricevuta il 10 luglio 2007 dalla moglie del
correttamente effettuata posto che la Intemerato, in quanto moglie del
destinatario dell’atto, doveva ritenersi suo convivente fino a prova contraria.
2. Ricorre per Cassazione il difensore del Carandente, AVV. eccependo, ai
sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 175 cod. proc.
pen.
Osserva il ricorrente che la mera notifica dell’avviso di deposito presso la
casa comunale non può costituire prova della effettiva conoscenza della
sentenza. Fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente
effettuata, osserva che il giudice ha comunque il dovere di esplicitare le ragioni
per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa
dell’effettiva conoscenza dell’atto.
Nel caso di specie, conclude citando giurisprudenza di questa Corte, la
<