Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11412 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11412 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORGI MAURIZIO N. IL 14/11/1959
avverso la sentenza n. 1051/2013 TRIBUNALE di RIMINI, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/seofite le conclusioni del PG D’art. •
ate4″..

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/02/2014

44122/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2013 il Tribunale di Rimini, in relazione al reato di cui
all’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, su richiesta delle parti ha applicato a Giorgi Maurizio
la pena di un anno di reclusione e € 3000 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo che il giudice avrebbe dovuto rigettare
l’accordo ex articolo 444 c.p.p. emettendo invece sentenza ex articolo 129 c.p.p. poiché non

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso non adduce alcuna illegalità specifica nell’accoglimento da parte del giudice
dell’accordo delle parti – illegalità che è il necessario presupposto alla revoca del consenso
integrata dall’impugnazione (cfr. già Cass. sez. 19 febbraio 1998 n. 3946) – adducendo,
invece, la questione di fatto relativa alla pretesa mancata prova della sua colpevolezza per il
reato ascrittogli. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è invero un negozio
processuale che le parti non possono unilateralmente sciogliere esercitando uno jus poenitendi
una volta che si è perfezionato (sulla mancanza di una facoltà di recesso Cass. sez.II 10
gennaio 2006 n. 3622); la natura peculiare della sentenza, il cui contenuto è in massima parte
eterodiretto dall’accordo che recepisce, si riflette poi, d’altronde, su una deminutio dell’obbligo
motivazionale (cfr. p. es . Cass. sez. IV, 16 luglio 2006 n. 34494), che si riduce al sintetico
rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex
articolo 129 c.p.p. (v. p..es. Cass. sez. II, 17 novembre 2011-17 febbraio 2012 n. 6455). E
tale obbligo di verifica dei presupposti dell’articolo 129 c.p.p., peraltro, il Tribunale ha
adempiuto con una motivazione di livello anche superiore, per analisi e specificità in relazione
al compendio probatorio, a quello che sarebbe stato bastante considerata la peculiare
fattispecie negoziale. Non risulta quindi dotata di consistenza sotto alcun profilo la doglianza
del ricorrente.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte
costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

era provato che l’imputato detenesse la droga per uso diverso da quello personale.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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