Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11411 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 11411 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

Sulla istanza di rimessione del processo proposta da :

Giuliani Massimo, n. a Ancona il 27/08/1963,

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto della richiesta;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Lucentini, che ha chiesto
l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Giuliani Massimo ha formulato, ex art. 45 c.p.p., a questa Corte istanza di
rimessione ad altro giudice del processo in cui egli è imputato dinanzi al
Tribunale di Ancona stante la sussistenza di gravi situazioni locali tali da turbarne
il libero svolgimento e non altrimenti evitabili indicando, a riprova, la
documentazione allegata all’istanza e rappresentata da varie denunce, querele
ed istanze dallo stesso o dalla propria compagna presentate nel tempo e

Data Udienza: 05/02/2014

rappresentative fondamentalmente di reati di cui agli artt. 323, 361, 379 bis,
476 e 595 c.p. asseritamente posti in essere da magistrati ed altri pubblici
ufficiali i quali avrebbero essenzialmente concordato con il collaboratore di
giustizia Binci Massimo, nel corso dell’interrogatorio in carcere del 10/11/2009,
orari ed oggetto dei reati attribuiti all’instante Giuliani stesso, nonché commesso
ulteriori reati nei suoi confronti nel corso delle indagini ed omesso di procedere

lamentato altresì varie irregolarità processuali poste in essere nei propri
confronti (tra cui, esemplificativamente, la celebrazione di udienza in propria
assenza in modo da non consentirgli di esaminare l’unico teste a carico e la
pretesa condotta di maltrattamenti effettuata ai danni della propria figlia da
personale della polizia con conseguente denuncia poi archiviata “de plano”, e la
partecipazione al processo nei propri confronti di un giudice incompatibile
giacché ricusato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La richiesta di rimessione è manifestamente infondata.
E’ principio incontroverso che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale,
implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione
restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che
stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”. Ne consegue che, da un lato,
per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica
processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e
connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se
non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso
come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un
pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono
configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come
conseguenza di essa (tra le altre, Sez. U., n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi,
Rv. 223638, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, Lavarra, Rv. 250575; Sez. 5, n.
22275 del 27/04/2011, Lavarra, Rv. 250575). Nella specie, il ricorrente appare,
invece, lamentare fondamentalmente la non corretta applicazione, nel processo
in cui è imputato, di regole sostanziali e processuali (segnatamente, tra l’altro, la
irrituale celebrazione del processo in propria assenza o la partecipazione al
giudizio di giudice che sarebbe incompatibile) e, più, in generale, situazioni di
2

nei confronti del medesimo collaborante per illeciti da lui commessi; ha

imparzialità di singoli giudici o di pubblici ministeri, in tal modo evocando,
tuttavia, situazioni che, in sé considerate e ove non iscritte in un quadro
ambientale connotato appunto dalla presenza di una grave situazione locale
autonomamente accertata, non possono certo legittimare l’eccezionale rimedio
della rimessione del processo (cfr. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e
altri, Rv. 255376; Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi e altri, Rv. 238154),

La manifesta infondatezza della richiesta ne comporta dunque l’inammissibilità
con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 1.000 in favore
della cassa delle ammende ex art. 48 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di rimessione e condanna l’instante al pagamento
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014

„4„

Il Con i ere est.
Gast n n azza

Il Presidente
Saverio Mannino

essendo, semmai, in astratto, tutelabili con gli ordinari strumenti processuali.

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