Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11410 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11410 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
ARRICHETTA CARMELO N. IL 08/02/1968
FALDUTO STEFANO N. IL 28/11/1942
SICLARI DOMENICO N. IL 30/06/1963
avverso l’ordinanza n. 136/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 31/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
10e/sentite le conclusioni del PG Dott…0 ,
(24 r7 v Ds

52

Uditi difensor Avv.;

o c

c)

Data Udienza: 05/02/2014

• 44450/2013
1.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 31 luglio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato

provvedimento di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal gip dello stesso Tribunale
nell’ambito di indagini per il reato di cui agli articoli 81, 110 c.p. e 256 d.lgs. 152/2006 a
seguito di richiesta di riesame di Siclari Domenico, indagato per tale reato e legale
rappresentante di Reggio Maceri Srl, proprietaria del mezzo che, secondo il provvedimento

2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
adducendo due motivi. Il primo motivo lamenta violazione ed errata interpretazione degli
articoli 178, 188, 256 e 258 d.lgs. 152/2006, nonché vizio assoluto di motivazione o
motivazione apparente. Analizza il ricorrente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato per
giungere a contestare l’assenza del fumus commissi delicti quanto alla partecipazione del
Siclari al reato stesso, partecipazione esclusa nell’ordinanza impugnata, ove sarebbero stati
travisati i fatti. Il secondo motivo denuncia violazione ed errata interpretazione dell’articolo
321 c.p.p.: non sarebbe stato ben valutato il periculum in mora sul caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, pur rubricato come violazione di legge (anche sotto il profilo motivazionale,
che deve rapportarsi all’articolo 125 c.p.p.), ha un contenuto difforme a quello in tal modo
prospettato. Infatti, dopo una considerazione generale del contenuto delle norme attinenti al
reato contestato, il motivo si colloca su un piano fattuale, operando un’analisi degli esiti del
quadro indiziario sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato (il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti) sia sotto il profilo della sussistenza del dolo o della colpa, imputando al
Tribunale, in sostanza, di avere travisato i fatti per averli, in realtà, interpretati in modo
difforme dalla versione alternativa di essi che viene in tal modo illustrata. è evidente, pertanto,
il perseguimento di una cognizione di fatto necessaria per verificare quale delle due versioni,
tra quella scelta dal tribunale e quella adottata dal ricorrente, sia effettivamente sostenibile: e
ciò comporta l’inammissibilità della doglianza, essendo l’esame del merito precluso al giudice di
legittimità.
Deve altresì osservarsi che il difetto motivazionale, così come emergente dall’appena
evidenziato effettivo contenuto, si colloca nell’ambito dell’articolo 606, comma 1, lettera e),
c.p.p., poiché è sottoposta a vaglio la congruità di una motivazione che, peraltro, non può
affatto definirsi assente né tanto meno affetta da apparenza, in quanto il Tribunale ha svolto
un’attenta analisi degli esiti delle indagini per pervenire a negare il fumus commissi delicti nei
confronti del Siclari, legale rappresentante della società proprietaria dell’automezzo
sequestrato. Sotto questo aspetto, pertanto, il motivo viola l’articolo 325 c.p.p., che nel ricorso

annullato, sarebbe stato utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti non pericolosi.

per cassazione avverso ordinanza di riesame attinente a cautela reale esclude il vizio
motivazionale specifico di cui all’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., lasciando spazio solo
a quello radicale e assoluto riconducibile alla violazione di legge ex articolo 125 c.p.p. (Cass.
sez. VI, 10 gennaio 2013 n. 6589; v. altresì Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n. 35532; Cass.
sez.III, 15 giugno 2004 n. 26583; S.U. 13 febbraio 2004 n. 5876) e dunque rendendo
irrilevanti illogicità o incompletezza dell’apparato motivazionale (Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009
n. 7472; Cass. sez.V, 28 febbraio 2007 n. 8434).

c.p.p.), presenta un contenuto fattuale, o tutt’al più di specifica censura del passo
motivazionale in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora.
Non rappresenta, pertanto, il motivo una questione di diritto, bensì chiede al giudice di
legittimità una revisione della valutazione di merito effettuata dal Tribunale, peraltro con una
motivazione che lo stesso ricorrente non ha definito assente o apparente.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, vista la reale natura di entrambi i motivi, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

Il C

gliere Estensor

Il Presidente

Il secondo motivo, anch’esso rubricato come violazione di legge (in relazione all’articolo 321

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