Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11408 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11408 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
SINIGAGLIA GIUSEPPE N. IL 21/11/1947
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTA’ di VICENZA, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

T9Q-1-

r

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO,
1- Con ordinanza 21.3.2013 il Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta di
riesame proposta da Sinigaglia Giuseppe ha revocato il decreto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal GIP in relazione ad una frode
“carosello” (all’indagato Sinigaglia era stato contestato di avere, quale amministratore
unico della Tecnocael Service spa indicato nelle dichiarazioni Iva dal 2005 al 2010
elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

Il Tribunale vicentino ha rilevato l’assenza del fumus del reato manifestando
perplessità sulla percezione dell’esistenza di società apparenti da parte dell’indagato e
ha ritenuto plausibili le giustificazioni fornite dalla difesa.
2. Per l’annullamento dell’ordinanza, il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione
denunziando, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp l’erronea applicazione della legge
e la manifesta illogicità della motivazione rilevando in particolare che il Tribunale,
esorbitando dal proprio compito, anziché limitarsi a verificare la sussistenza del fumus
del reato, si è “misurato con la ricerca di una prova compiuta della sussistenza del
reato”. Secondo il ricorrente, sarebbe bastato scorrere gli elementi che lo stesso
Tribunale ha indicato per rendersi conto del livello indiziario proprio del fumus. Contesta la ritenuta inconsapevolezza dell’indagato circa l’operato del proprio agente
commerciale, e rileva che gli elementi probatori erano stati ben evidenziati nella
richiesta della misura cautelare di cui sintetizza il contenuto richiamando il riferimento
alle “cartiere”, alla contabilità occulta presso la società Attiva, ritenuta il principale
soggetto della frode, nonché ai modi degli acquisti e delle vendite e al profitto dei
reati, costituito dalla creazione di un credito IVA da compensare. Rimprovera al
Tribunale di avere adottato il criterio “in dubio pro reo” piuttosto che quello del
“fumus” e osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, la
figura delittuosa si struttura sul riferimento della fattura ad un soggetto fittizio, senza
coinvolgere l’ individuazione del soggetto reale del contratto sottostante.
L’indagato ha depositato una memoria con cui insiste per l’inammissibilità o il
rigetto dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che critica in sostanza la motivazione adottata dal Tribunale per
escludere la sussistenza del fumus del reato contestato – è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione
contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per
violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto
assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato (tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc.
2

omesse dalla Microcom srl: art. 2 D. Lvo n. 74/2000).

dep. 11/02/2013 Rv. 254893; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep.
26/06/2008 Rv. 239692).
Inoltre, nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non
debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia,
accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;
pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la
mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto

puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata
rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (cass.
Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012 Cc. dep. 20/04/2012 Rv. 253508).
Nel caso di specie, il Tribunale, attenendosi ai suddetti principi ha escluso la
sussistenza del fumus: infatti ha osservato che non risultava chiaro chi fossero i reali
soggetti tra i quali le transazioni erano intervenute e la ragione reale di queste ripetute
cessioni tra apparenti venditori e apparenti acquirenti, non essendosi in presenza di
retrocessione di IVA (circostanza tipica della frode carosello) sicché, a suo avviso,
l’unica ragione effettiva sembrava essere quella di operare sul mercato a prezzi
concorrenziali; ha sollevato perplessità sulla percezione che potesse avere l’indagato
dell’esistenza di società apparenti e ha considerato l’argomento difensivo secondo cui
della politica dei prezzi si occupava direttamente l’agente commerciale Della Valle di
cui ha delineato anche il ruolo concretamente svolto.e Ha considerato il ruolo della
società amministrata dall’indagato, ultima della catena interessata alla frode e ha
valutato anche il punto relativo ai prezzi praticati dalla società e i rilievi riguardanti
indicazioni contenute nell’agenda sequestrata al Bosco (Vice Presidente del CDA della
Microcom) e al pagamento di compensi non giustificati a favore dello stesso Bosco.
Il giudice di merito ha dunque correttamente esercitato il potere a lui riservato
nella valutazione del fatto traendone le debite conseguenze, mentre il ricorso tende in
sostanza ad una non consentita rivisitazione del fatto sulla base di diversi parametri di
valutazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 15.1.2014.

il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza deve rappresentare in modo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA