Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11406 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11406 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSERVA Rocco, nato a Villa Castelli il 13 novembre 1955
e
PALMISANO Domenica Paola, nata a Brindisi il 7 aprile 1963

avverso l’ordinanza n. 103/2013 r.g. t. r. del Tribunale di Brindisi, emessa il 18
giugno 2013;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe VOLPE, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata
limitatamente alla individuazione dell’oggetto del sequestro, rigetto per il resto;
sentito l’avv. Antonio RAFFO per i ricorrenti.
1

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 18 giugno 2013, in
parziale accoglimento della istanza di riesame del decreto di sequestro
preventivo emesso dal Gip di Brindisi in relazione a diversi beni, mobili ed
immobili, riferibili a Conserva Rocco e Palmisano Domenica Paola, indagati, in
concorso fra loro e con altre persone, per i reati di truffa e di truffa finalizzata
al conseguimento di finanziamenti pubblici, nonché per la violazione dell’art. 2

che alle somme di danaro risultanti depositate su conti correnti bancari
intestati agli indagati per un importo di circa 153.000,00 euro, ad un solo
immobile loro intestato, sino alla residua concorrenza di circa ulteriori euro
145.000,00.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione,
tramite difensore di fiducia, sia il Conserva che la Palmisano, contestando, in
particolare con riferimento al fumus commissi delicti la sussistenza per il
rilascio della misura cautelare reale.
In particolare i ricorrenti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse
ritenuto di confermare il sequestro disposto dal Gip, sebbene l’ipotesi
accusatoria ai loro danni si fondasse unicamente sulle dichiarazioni di un
soggetto da loro definito “psichicamente instabile” e, peraltro, coindagato
nell’ambito della medesima inchiesta, mentre aveva trascurato l’ampio
compendio probatorio documentale e testimoniale addotto a discarico della
posizione degli indagati.
In via subordinata i ricorrenti lamentavano il fatto che, in parziale
accoglimento della loro istanza di riesame, il Tribunale di Brindisi, pur
riducendo l’oggetto del sequestro, lo abbia però conservato su di un bene
immobile avente un valore di mercato di gran lunga superiore all’importo
sequestrato; ciò, per avendo il Tribunale la possibilità di concentrare il
sequestro preventivo su altri beni immobili aventi un valore più prossimo, e
comunque superiore, all’importo oggetto di sequestro ai fini di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che
saranno di seguito precisati.
Esaminando i due motivi di ricorso formulati secondo l’ordine in cui essi
sono stati sottoposti all’esame della Corte, si rileva che il primo di essi è
inammissibile.
Come è noto, secondo quanto stabilito dall’art. 325, comma 1, cod. proc.
pen., le ordinanze con le quali in Tribunale del riesame provvede in materia di
misure cautelari reali, sono suscettibili di essere impugnate di fronte alla Corte
2

del dlgs n. 74 del 2000, riduceva l’oggetto del sequestro, limitandolo, altre

f

di cassazione esclusivamente per violazione di legge, volendosi con ciò
intendere, fra l’altro, che sotto il profilo motivazionale la decisione del Tribunale
può essere valutata dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi in cui essa sia o
del tutto priva di motivazione ovvero ne presenti una talmente carente da
integrare gli estremi della cosiddetta motivazione apparente (Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 11 febbraio 2013, n. 6589).
Nel caso che interessa i ricorrenti, per come, fra l’altro, si legge, ad

proprio in quanto essa sarebbe sostenuta da una motivazione “illogica e
contraddittoria”, in particolare laddove valuta attendibili le dichiarazioni
accusatorie rese da altro coimputato, ritenuto, viceversa, inattendibile, ovvero
fa derivare dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite al fascicolo
conseguenze sfavorevoli agli indagati, mentre ad avviso dei ricorrenti le stesse
dichiarazioni possono essere valutate come elementi a favore degli indagati
stessi.
Si tratta, come è evidente, di censure che attengono alla motivazione del
provvedimento impugnato che – al di là dei limiti sopra indicati i quali nella
specie non risultano essere violati posto che la motivazione della ordinanza del
Tribunale di Brindisi rende perfettamente chiaro quale sia stato

l’iter

argomentativo seguito dai giudici salentini – non sono azionabili in questa fase
ancora cautelare del procedimento.
E’, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso.
Non diversamente di quanto avviene per ciò che concerne le misure
cautelari personali, anche per quelle reali il vincolo cui l’indagato può essere
assoggettato non può che essere contenuto entro i limiti funzionali della misura
disposta, dato che questa è finalizzata ad anticipare, sia pure provvisoriamente,
gli effetti del giudizio definitivo, onde salvaguardare il conseguimento di questi
ultimi una volta conclusosi il processo.
Nel caso del sequestro preventivo finalizzato, come nella occasione, alla
successiva confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato
commesso è, pertanto, del tutto evidente che, non potendosi, come detto,
considerare legittimo gravare oltre misura la posizione dell’indagato
assoggettato a misura cautelare, non solo l’importo del sequestro, in altre
parole il valore dei beni sequestrati, dovrà essere rapportato al quantum del
profitto conseguito ovvero del prezzo del reato, ma, laddove sia possibile una
scelta fra più beni da vincolare con la misura cautelare, questa deve essere
concentrata sui beni aventi il valore più prossimo a quello rappresentativo del
profitto e del prezzo del reato; essendo ben consentito, per converso
all’interessato, laddove siffatta proporzionalità fra importo sequestrato e valore
3

esempio, alla fine di pagina 13 del ricorso, censurano la ordinanza impugnata

o

dei beni vincolati risulti violata, insorgere contro detta violazione anche di
fronte al Tribunale del riesame (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7
marzo 2013, n. 10567).
Di tanto si era, peraltro, dato carico nel presente caso lo stesso Tribunale
di Brindisi che aveva provveduto a ridurre l’oggetto del sequestro, tenuto conto
del fatto che il profitto che si assume essere derivato dalla commissione del
reato per il quale sono in corso le indagini sarebbe pari a 299.239,44 euro,

cui importo è di euro 153.616,79, ed alla quota ideale di beni immobili di
proprietà degli indagati, sino alla concorrenza della residua somma di euro
145.622,65.
Nell’individuare, però, concretamente, a fronte di una pluralità di beni
immobili assoggettabili al vincolo, quello, o quelli, sul quale applicare la misura,
il Tribunale, pur nella consapevolezza dichiarata che nessun accertamento di
valore era stato esperito dalla Autorità procedente e, comunque, in sostanza
non disconoscendo i valori dei beni immobili dichiarati in una perizia di stima,
verosimilmente allegata al ricorso di fronte al Tribunale del riesame, dai
ricorrenti, ha ritenuto, senza affatto motivare tale sua scelta, di confermare il
decreto di sequestro (oltre che, come detto, con riferimento alle somme di
danaro), relativamente ad un bene immobile il cui integrale valore sarebbe,
secondo la prospettazione dei ricorrenti – sul punto ritenuta dallo stesso
Tribunale “maggiormente aderente all’effettivo valore dei beni” – oltre 40 volte
superiore al residuo valore da assoggettare a sequestro.
Sotto l’indicato profilo, pertanto, la ordinanza del Tribunale di Brindisi
deve essere annullata, con rinvio al primo giudice, affinché provveda
nuovamente a motivare al riguardo il provvedimento, sulla base dei principi
dianzi espressi.
PQM

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla individuazione dell’oggetto
del sequestro, e rinvia al Tribunale di Brindisi;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014
Il Consigliere estensor

Il Presidente

limitandolo al saldo attivo dei depositi bancari liquidi riferibili ai due indagati, il

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