Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11404 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11404 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATIZ Antonello, nato a Tolmezzo (Ud) il 13 giugno 1966
e
ROVERE Claudia, nata nella Confederazione Elvetica il 23 gennaio 1973;

avverso l’ordinanza n. 61/2013 emessa dal Tribunale di Udine in data 22 giugno
2013;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe VOLPE, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento relativamente al capo a), con
riferimento agli anni di imposta 2005 e 2006 con rinvio per la riduzione del
sequestro e rigetto per il resto.
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Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 21 giugno 2013, ha parzialmente
accolto la richiesta di riesame presentata da Matiz Antonello e Rovere Claudia
avverso il decreto del Gip del Tribunale di Udine con il quale era stato disposto il
sequestro preventivo di alcuni immobili a suo tempo intestati alle società JR Trust e
JCG Srl nonché di denaro pari alla differenza fra la somma di euro 1.407.758 ed il
valore dei suddetti beni attualmente nella diretta disponibilità della Società BUSCLA

Il provvedimento impugnato nasce da un’inchiesta nell’ambito della quale il solo
Matiz è indagato per il reato di cui art. 2, commi 1 e 3, del dlgs n. 74 del 2000, per
avere, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioni annuali relative agli
anni 2005, 2006 e 2007, avvalendosi di due fatture relative ad operazioni
inesistenti, poste passive fittizie, e, ambedue i ricorrenti, di cui all’art. 11 del dlgs n.
74 del 2000, per avere, in concorso fra loro ed unitamente ad altra persona, nelle
rispettive vesti di legale rappresentante delle predette e di altra società, posto in
essere atti fraudolenti al fine di sottrarre sé e le società rappresentate all’obbligo
del pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ovvero alla loro
riscossione coattiva per un ammontare complessivo superiore 50.000,00 euro.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione sia il Matiz
che la Rovere, deducendo il vizio della ordinanza impugnata nella parte in cui aveva
disatteso la eccezione di incompetenza territoriale degli uffici giudiziari di Udine.
Ad avviso del Tribunale, infatti, essendo più grave il reato di cui all’art. 2,
commi 1 e 3, del dlgs n. 74 del 2000, ed essendo stato questo accertato in Udine,
competente sarebbe l’ufficio giudiziario di questa città; rilevano

ex adverso i

ricorrenti che, essendosi prescritte le violazione della predetta disposizione
legislativa, ufficio competente sarebbe quello di Napoli, ove è ubicata la sede delle
Società coinvolte nella vicenda.
Quanto alla ulteriore imputazione i ricorrenti, in sostanza, contestano in primo
luogo la sussistenza dei carichi tributari accertati, in quanto nessuno allo stato
avrebbe il crisma della definitività data la perdurante pendenza di un contenzioso di
fronte agli organi della giurisdizione tributaria in ordine alla loro effettiva
sussistenza.
In secondo luogo contestano la effettività della sottrazione di beni alle
procedure di riscossione coattiva ad iniziativa della amministrazione finanziaria,
atteso che in linea solidale con le società conferenti, destinatarie degli accertamenti
tributari da cui scaturisce la complessa inchiesta, è tenuta a rispondere di fronte al
Fisco, per le eventuali pendenze di quelle, anche la società conferitaria, Buscla Real
Estate, la quale, sebbene le quote di partecipazione in essa delle conferenti, siano
state ceduta ad altra società di diritto inglese, è tuttavia rimasta titolare del suo
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Real Estate a r. I.

patrimonio, che pertanto non è stato trasferito alla società di diritto inglese, col
quale, se necessario, farà fronte, ai debiti tributari a lei conferiti da JR Trust e JCG.
In data 10 gennaio 2014 i ricorrenti hanno fatto pervenire una memoria
illustrativa nella quale insistono per l’accoglimento del ricorso, deducendo, in
particolare la irrilevanza penale del fatto sussunto sotto il paradigma dell’art. 11 del
dlgs n. 74 del 2000, non essendo stata superata la soglia di punibilità fissata dalla
legge in euro 50.000,00.

Il ricorso, solo parzialmente fondato deve, pertanto, essere accolto per
quanto di ragione.
I ricorrenti in primo luogo censurano il provvedimento del Tribunale di
Udine sia con riferimento alla asserita incompetenza territoriale sia con
riferimento alla intervenuta prescrizione del reato contestato al Matiz sub a)
della rubrica.
I due temi, essendo intimamente connessi vanno congiuntamente trattati.
Premesso che, secondo quanto prescritto dall’art. 16 cod. proc. pen.
laddove sorga un problema di competenza per territorio in ordine a reati fra
loro connessi, la competenza spetta al giudice che sarebbe competente per il
reato più grave e che, nel caso di specie fra i reati contestati ai due ricorrenti,
pacificamente ritenuti in rapporto di connessione fra loro, il più grave, stante la
maggiore pena comminata, è quello contestato al Matiz al punto a) della
rubrica, cioè la violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, del dlgs n. 74 del 2000,
correttamente il Tribunale di Udine, stante il luogo del commesso reato, ha
ritenuto la propria competenza.
Né vale osservare, onde far radicare la competenza presso il diverso
Tribunale di Napoli, città ove attualmente le società coinvolte nella inchiesta
hanno la loro sede legale, il fatto, assunto dalla difesa dei ricorrenti, che il reato
di cui al capo a) della rubrica sia oramai integralmente prescritto.
Tale rilievo è, infatti, certamente infondato per ciò che concerne l’anno di
imposta 2007.
Infatti, a decorrere dal momento consumativo del reato o, in altre parole,
dalla data di presentazione da parte del Matiz della dichiarazione di imposta, in
ipotesi mendace parimenti alle due riferite agli anni immediatamente
precedenti, relativa all’anno di imposta 2007, cioè il 29 settembre 2008, e sino
alla data di emissione del provvedimento di sequestro da parte del Gip (15
maggio 2013), interruttivo della prescrizione, ancora non era decorso il termine
previsto dall’art. 157 cod. pen. (anche nel vecchio testo) quale termine minimo
per la prescrizione dei delitti.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Pertanto la perdurante rilevanza penale, quantomeno limitatamente
all’anno di imposta 2007, della condotta ascritta al Matiz, consente il
radicamento della competenza territoriale di fronte al Tribunale di Udine.
Per converso deve accogliersi il ricorso limitatamente agli anni di imposta
2005 e 2006, in relazione ai quali l’avvenuto decorso del tempo – tenuto conto
della legge vigente al momento della formazione delle fatture relative ad
operazioni inesistenti, inteso questo quale momento iniziale della condotta

all’ammontare delle imposte in ipotesi evase con riguardo a quei due anni.
All’annullamento, in parte qua, dell’ordinanza impugnata segue il rinvio
degli atti al tribunale di Udine perché provveda alla derivante riduzione del
sequestro al solo ammontare del profitto conseguente alla mendace
dichiarazione riferita all’anno di imposta 2007.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, premesso che, diversamente
da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’ammontare della imposta in ipotesi evasa
attraverso la presentazione di fatture relative ad operazioni inesistenti,
supererebbe di gran lunga la soglia di punibilità fissata in euro 50.000,00 dal
primo comma dell’art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 (a tal proposito si osserva,
infatti, che la sola maggiore IRES accertata relativamente all’anno 2007 è di
oltre 200.000,00 euro), ritiene la Corte che tale motivo, non possa, essere
preso in considerazione nella attuale fase processuale, in quanto lo stesso,
volto a dimostrare la successione nel debito tributario da parte della
conferitaria dei beni già in capo alle società amministrate dai ricorrenti, tende
a porre in discussione, la motivazione addotta dal Tribunale di Udine a sostegno
della propria decisione, laddove, come è noto, il sindacato della Corte di
cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali è limitato alla sola
violazione di legge.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo a) e con riferimento agli
anni di imposta 2005 e 2006 e rinvia al Tribunale di Udine per la corrispondente
riduzione del sequestro;
rigetta nel resto il ricorso
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014
Il Consigli re estensore

Il Presidente

crimonosa – rende ingiustificato il protrarsi della misura cautelare in relazione

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