Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11402 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11402 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GETULI Davide, nato a Roma, il 8 giugno 1988

Avverso l’ordinanza n. 394/2013 RG Sequestri del Tribunale di Roma, Sezione
riesame dei provvedimenti di sequestro del 17 maggio 2013;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe VOLPE ,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, sezione riesame dei provvedimenti di sequestro, con
ordinanza del 17 maggio 2013, rigettava l’istanza di riesame proposta da Getuli
Davide avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di
Velletri in data 15 aprile 2013 relativamente ai locali, siti in Ardea, viale San
Lorenzo n. 58, oltre che alle attrezzature telematiche ed ai documenti ivi presenti,
ove era svolta la attività di raccolta di scommesse per conto dell’allibratore
straniero 5KS365, titolare del marchio Planetwin365, ravvisando il fumus del reato

di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, in quanto il gestore
straniero non godeva della specifica concessione, né era stato escluso
illegittimamente dalla gara per l’attribuzione di essa né impedito a partecipare alla
gara medesima.
Il Tribunale nel rigettare l’istanza di riesame, osservava che, allo stato attuale
la legislazione italiana non presentava più quei contrasti con i principi di fonte euro
unitaria che avevano determinato la adozione di diverse decisioni da parte della
Corte di Giustizia nelle quali era stata censurata la normativa italiana in materia.
Tali nuovi principi, in particolare per ciò che riguarda la assenza della previsione
della rinuncia alla attività transfrontaliera e la assenza di distanze minime fra
gestori ai fini del rilascio della concessione, erano poi stati trasfusi nel nuovo bando,
pubblicato nel luglio 2012, per cui, secondo l’avviso del Tribunale, “può affermarsi
che non vi siano evidenti elementi di contraddizione tra la normativa nazionale e i
principi espressi dalla Corte di giustizia europea che possano condurre ad una
immediata disapplicazione della legge italiana; pertanto, non avendo la società
SKS365 ottenuto la debita concessione, pur avendo fatto domanda di
partecipazione alla gara in data 18 ottobre 2012, il ricorso andava rigettato.
Avverso la riferita ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, il Getuli, articolando due motivi di impugnazione.
Secondo il primo, l’ordinanza sarebbe viziata per violazione di legge, in
relazione agli artt. 88 TULPS e 4 legge n. 401 del 1989, in quanto i fatti addebitati
al ricorrente non costituirebbero reato.
Quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti il ricorrente osservava che
esso doveva essere escluso alla luce delle numerose sentenze rese in argomento
dalla Corte europea che aveva sancito il contrasto, ad avviso del ricorrente tuttora
perdurante fra la normativa italiana e talune delle libertà sancite dai Trattati
comunitari.
In tale ottica, d’altra parte, prosegue il ricorrente, andavano inquadrati i
numerosi arresti della stessa Corte di cassazione resi in relazione alle posizioni dei
gestori esteri di scommesse denominati Stanley e Goldbet, che sebbene fra loro
diverse, sono state ambedue ritenute penalmente irrilevanti, ancorché egualmente,

2.’

per diversi motivi, non titolari della concessione per l’esercizio dell’attività di
scommesse su eventi sportivi.
Essendo la loro posizione analoga a quella di SKS365, anche con riferimento
alla attività svolta in collaborazione di questa ultima società, deve essere esclusa la
rilevanza penale, dovendosi disapplicare la norma incriminatrice.
Quale secondo motivo, logicamente subordinato al precedente, il Getuli
contesta la circostanza che il Tribunale non solo non abbia provveduto a revocare il

della prosecuzione della attività ritenuta criminosa il sequestro delle sole
attrezzature informatiche, ma neppure abbia spese una parola sul perché non ha
provveduto nel senso richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra considerazione va dichiarata la inammissibilità del
ricorso a suo tempo proposto nell’interesse di Getuli Davide, avendo questi,
unitamente al proprio difensore firmatario del ricorso, con atto pervenuto alla
Cancelleria di questa Corte in data 14 gennaio 2014, espressamente dichiarato di
rinunziare al ricorso stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, equitativannente determinata da
questa Corte, di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014
Il Consigliere estensoré

Il Presidente

sequestro limitatamente ai locali, essendo sufficiente onde scongiurare il pericolo

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