Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11401 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11401 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DEL PIDIO Guerrino, nato ad Albano Laziale (Rm), il 27 aprile 1986

Avverso l’ordinanza n. 396/2013 RG Sequestri del Tribunale di Roma, Sezione
riesame dei provvedimenti di sequestro del 17 maggio 2013;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe VOLPE ,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 15/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, sezione riesame dei provvedimenti di sequestro, con
ordinanza del 17 maggio 2013, rigettava l’istanza di riesame proposta da Del Pidio
Guerrino avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di
Velletri in data 14 aprile 2013 relativamente ai locali, siti in Ardea, Piazza del Popolo
n. 22, oltre che alle attrezzature telematiche ed ai documenti ivi presenti, ove era
svolta la attività di raccolta di scommesse per conto dell’allibratore straniero SKS365,

comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, in quanto il gestore straniero non godeva
della specifica concessione, né era stato escluso illegittimamente dalla gara per
l’attribuzione di essa né impedito a partecipare alla gara medesima.
Il Tribunale nel rigettare l’istanza di riesame, osservava che, allo stato attuale la
legislazione italiana non presentava più quei contrasti con i principi di fonte euro
unitaria che avevano determinato la adozione di diverse decisioni da parte della
Corte di Giustizia nelle quali era stata censurata la normativa italiana in materia.
Tali nuovi principi, in particolare per ciò che riguarda la assenza della previsione
della rinuncia alla attività transfrontaliera e la assenza di distanze minime fra gestori
ai fini del rilascio della concessione, erano poi stati trasfusi nel nuovo bando,
pubblicato nel luglio 2012, per cui, secondo l’avviso del Tribunale, “può affermarsi
che non vi siano evidenti elementi di contraddizione tra la normativa nazionale e i
principi espressi dalla Corte di giustizia europea che possano condurre ad una
immediata disapplicazione della legge italiana; pertanto, non avendo la società
SKS365 ottenuto la debita concessione, pur avendo fatto domanda di partecipazione
alla gara in data 18 ottobre 2012, il ricorso andava rigettato.
Avverso la riferita ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, il Del Pidio, articolando due motivi di impugnazione.
Secondo il primo, l’ordinanza sarebbe viziata per violazione di legge, in relazione
agli artt. 88 TULPS e 4 legge n. 401 del 1989, in quanto i fatti addebitati al ricorrente
non costituirebbero reato.
Precisava il ricorrente che in data 10 maggio 2012 egli aveva richiesto alla
Questura di Roma richiesta di rilascio della autorizzazione di polizia prevista dall’art.
88 TUPLS e che questa gli era stata negata unicamente in quanto la società SKS365
non era titolare della concessione rilasciata dal Amministrazione autonoma del
monopoli di Stato.
Quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti il ricorrente osservava che
esso doveva essere escluso alla luce delle numerose sentenze rese in argomento
dalla Corte europea che aveva sancito il contrasto, ad avviso del ricorrente tuttora
perdurante fra la normativa italiana e talune delle libertà sancite dai Trattati
comunitari.

titolare del marchio Planetwin365, ravvisando il fumus del reato di cui all’art. 4,

In tale ottica, d’altra parte, prosegue il ricorrente, andavano inquadrati i
numerosi arresti della stessa Corte di cassazione resi in relazione alle posizioni dei
gestori esteri di scommesse denominati per brevità Stanley e Goldbet, che sebbene
fra loro diverse, sono state ambedue ritenute penalmente irrilevanti, sebbene
egualmente, ancorchè per diversi motivi, non titolari della concessione per l’esercizio
dell’attività di scommesse su eventi sportivi.
Essendo la loro posizione analoga a quella di SKS365, anche con riferimento alla

rilevanza penale, dovendosi disapplicare la norma incriminatrice.
Quale secondo motivo, logicamente subordinato al precedente, il Del Pidio
contesta la circostanza che il Tribunale non solo non abbia provveduto a revocare il
sequestro limitatamente ai locali, essendo sufficiente onde scongiurare il pericolo
della prosecuzione della attività ritenuta criminosa il sequestro delle sole attrezzature
informatiche, ma neppure abbia spese una parola sul perché non ha provveduto nel
senso richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra considerazione va dichiarata la inammissibilità del
ricorso a suo tempo proposto nell’interesse di Del Pidio Guerrino, avendo questi,
unitamente al proprio difensore firmatario del ricorso, con atto pervenuto alla
Cancelleria di questa Corte in data 14 gennaio 2014, espressamente dichiarato di
rinunziare al ricorso stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata da
questa Corte, di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014

,4

./.

Il Consigli re e ensorefre\

15 U1/4-

Il Pre •dente

714°

attività svolta in collaborazione di questa ultima società, deve essere esclusa la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA