Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1140 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 1140 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA

Sulla richiesta di restituzione nel termine proposta da:
Leoni Franco, nato a Travo, l’1/11/1954;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Mario Fraticelli, che ha richiesto il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO
1.Leoni Franco propone ai sensi del primo comma dell’art. 175 c.p.p. richiesta di
restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 24 marzo 2014 con la quale la
Corte d’appello di Milano ha confermato la sua condanna a due anni di reclusione per il
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. L’istante evidenzia come la
mancata tempestiva impugnazione della suddetta sentenza sia dovuta a caso fortuito
costituito dall’imprevedibile inadempimento da parte del proprio difensore di fiducia
all’incarico di provvedere in tal senso, il quale avrebbe lasciato scadere i relativi
termini nell’erronea convinzione di dover essere destinatario di un ulteriore ed

Data Udienza: 19/11/2015

autonomo avviso di deposito della motivazione della sentenza rispetto a quello già
notificatogli anche in qualità di domiciliatario del Leoni. Osserva infine l’istante come la
cessazione del fatto costituente il descritto caso fortuito debba essere fatta risalire al
25 febbraio 2015, momento in cui venne notificato (sempre presso il difensore)
l’ordine di esecuzione della predetta sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va innanzi tutto ricordato come, ai sensi del primo comma dell’art. 175 c.p.p., la
richiesta di restituzione nel termine deve essere proposta a pena di decadenza entro
dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2.1 A prescindere dagli ulteriori profili che si esamineranno in seguito, l’istanza deve
dunque ritenersi tardivamente proposta. Ed infatti il termine per proporre ricorso
avverso la menzionata sentenza della Corte d’appello di Milano è scaduto il 6 ottobre
2014 e deve pertanto rilevarsi come il Leoni non abbia assolto all’onere di vigilare
sull’operato del proprio difensore, verificando che egli avesse adempiuto allo specifico
incarico di impugnare la sentenza.
2.2 Ammesso e non concesso che la mancata proposizione del ricorso sia stata
determinata dunque da un caso fortuito, deve ritenersi che questo sia al più tardi
cessato nel momento in cui è definitivamente spirato il termine per la presentazione
del ricorso e non certo in quello in cui successivamente l’istante avrebbe preso
conoscenza dell’ordine di esecuzione.
2.3 Non di meno appare quantomeno singolare che il difensore abbia immediatamente
informato il proprio assistito della notifica di quest’ultimo provvedimento e non anche
dell’avvenuto deposito della sentenza, rendendolo edotto della strategia processuale
“attendista” assunta, circostanza che dunque risulta solo assertivamente prospettata.

3. Sotto altro profilo il Collegio ritiene invece di dover ribadire il consolidato
insegnamento di questa Corte per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del
difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile,
non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano
in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel
termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile
mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva,
la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico
conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al
comune cittadino da un complesso quadro normativo (ex multis Sez. 2, n. 16066 del 2
aprile 2015, Costica e altro, Rv. 263761). Non si ignora che in alcune pronunzie

1. L’istanza deve essere rigettata.

citate nell’istanza – si è giunto a riconoscere il fortuito anche in ragione del negligente
comportamento del difensore, ma, oltre ad integrare un orientamento decisamente
minoritario nella giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi come le stesse riguardino
fattispecie assai particolari per nulla assimilabili a quella di cui ci si occupa, nella quale
il legale incaricato di proporre l’impugnazione – come, peraltro in maniera solo
assertiva, prospettato dall’istante – avrebbe ritenuto non decorrere il proprio termine
per l’impugnazione in quanto aveva ricevuto l’avviso di deposito della sentenza nella
veste di domiciliatario del Leoni e non anche nella sua qualità di difensore. Tesi

più elementari regole del processo penale evocata nell’istanza), ma che ha trovato in
passato anche riconoscimento giurisprudenziale e che solo negli ultimi anni questa
Corte ha definitivamente ritenuto infondata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di restituzione nel termine.
Così deciso il 19/11/2015

tutt’altro che inedita o “singolare” (tale cioè da rivelare quella radicale ignoranza delle

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