Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 114 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 114 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) De Girolamo Carmelo Alberto nato il 2.11.1957
avverso la sentenza del 10.10.2011
della Corte di Appello di Firenze
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata
perché il reato è estinto per morte dell’imputato

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorreva per cassazione De Girolamo Carmelo Alberto, a mezzo del difensore, denunciando,
con il primo motivo la violazione e/o erronea applicazione dell’art.73 co.7 DPR 309/90 e con il
secondo motivo la violazione e/o erronea applicazione degli artt.69 ult.co . e 99 co.4 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con nota in data 4.9.2013 il difensore ha comunicato che l’imputato è deceduto.
Dall’allegato certificato risulta, infatti, che De Girolamo Carmelo, nato a Roma il 2.11.1957, è
deceduto in data 30.5.2013.
Va emessa, pertanto, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, immediata
declaratoria, ai sensi dell’art.129 comma 1 c.p.p., di estinzione del reato per morte
dell’imputato (art.150 c.p.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma il 22.11.2013

1. Con sentenza dell’11.10.2012 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Prato, emessa il 14.12.2010, appellata dal P.G. e dall’imputato, con
la quale De Girolamo Carmelo Alberto era stato condannato, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, per il reato di cui
all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5, riteneva entrambe le
circostanze attenuanti equivalenti alla contestata recidiva, rideterminando la pena inflitta in
primo grado in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto
l’impugnata sentenza.

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