Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11398 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11398 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PIZZOLLA Giuseppe, nato a Taranto il 7/9/1985
avverso l’ordinanza del 12/7/2013 del Tribunale di Lecce che, quale giudice del
riesame, ha sostituito per il ricorrente la misura della custodia in carcere,
applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce con
ordinanza del 12/6/2013, con quella della custodia presso il domicilio in relazione
ai reati ex artt.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 81 cod. pen., 73 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/7/2013 il Tribunale di Lecce, quale giudice del
riesame, ha sostituito per il ricorrente la misura della custodia in carcere,
applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce,, con
ordinanza del 12/6/2013, con quella della custodia presso il domicilio in relazione
ai reati ex artt.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 81 cod. pen., 73 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n.309.

Data Udienza: 09/01/2014

Esaminati alle pagine 3 e 4 gli elementi di fatto che supportano l’esistenza
di un’associazione criminosa volta al commercio di sostanze stupefacenti (in
particolare cocaina e hashish), il Tribunale alle pagine da 4 a 7 ha valutato gli
elementi di fatto e le condotte specificamente riferibili la sig. Pizzolla, giungendo
a valutare dette condotte come sintomatiche di uno stabile e continuativo
contributo alle attività di approvvigionamento e (soprattutto) cessione delle
sostanze stupefacenti nel contesto organizzativo proprio di una associazione
criminosa riconducibile all’art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

art.275 cod. proc. pen. la misura della custodia cautelare in carcere;
l’incensuratezza del ricorrente e l’assenza di carichi pendenti, il ruolo meramente
esecutivo a lui attribuito e l’assenza di condotte illecite in ambito domiciliare
sono elementi che rendono la custodia presso il domicilio adeguata alle concrete
caratteristiche dei fatti e della personalità del sig. Pizzolla.
2. Avverso tale decisione il sig. Pizzolla propone ricorso tramite i Difensori,
in sintesi lamentando:
a.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riguardo,
in particolare, al reato associativo, di cui difettano i presupposti alla luce della
estraneità del ricorrente alle condotte poste in essere da altri, alla assenza di
un contributo attivo alle condotte illecite (si ipotizza che egli operasse come
“palo” unitamente ad altri indagati, ma non si comprende come la cessione di
pochi grammi di hashish richiedesse un tale dispendio di risorse); tale
estraneità ai fatti emerge con evidenza dal materiale posto a fondamento dei
singoli episodi criminosi (capi Bj, Bz, Dq, Eg, Eh, Hf) e nessun elemento
supporta l’ipotesi di un concorso con i reati attribuiti al padre, Francesco
Pizzolla, posto che né intercettazioni ambientali né intercettazioni telefoniche
né gli esiti delle numerose perquisizioni da lui subite hanno fornito elementi
che possano ricondurlo alle attività illecite;

b.

Insussistenza delle esigenze cautelari, posto che gli elementi che il Tribunale
ha posto in evidenza avrebbero dovuto condurre a escludere un pericolo di
reiterazione criminosa e imporre la rimessione in libertà. Inoltre, il decorso di
due anni dai fatti costituisce elemento che si oppone al giudizio di attualità
della cautela e che richiede (Sez. Un., sentenza n.40538 del 24/9/2009,
Lattanzi) una motivazione particolarmente stringente, nel caso in esame
mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che l’esame del ricorso debba prendere le mosse dalle

valutazioni contenute nell’ordinanza impugnata con riferimento al reato ex art.74

2

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto non giustificata ex

del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Non vi è dubbio, infatti, che in presenza di
gravi indizi di esistenza dell’associazione criminosa e della partecipazione del
ricorrente il quadro di fatto complessivo e le esigenze cautelari assumano
connotazioni diverse e specifiche rispetto all’ipotesi che gli illeciti siano limitati
alla violazione dell’art.73 della medesima legge.
Sul punto l’ordinanza non appare meritevole delle censure che sono state
mosse dal ricorrente. La motivazione individua con chiarezza i profili essenziali
della associazione criminosa, caratterizzata nel caso in esame da un marcato e

sistematica cessione di sostanze stupefacenti; caratterizzata, poi, da una
riscontrata ripartizione dei ruoli tra i partecipi del sodalizio e da attività di
detenzione e cessione coordinate.
Si tratta di circostanze di fatto e di condotte che correttamente sul piano
ermeneutico il Tribunale ha ricondotto all’ipotesi di reato ex art.74 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, travalicando le stesse i confini del concorso di persone nel
rato continuato e apparendo riconducibili a un più vasto e stabile progetto
criminoso.
2.

In tale contesto il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi di

partecipazione dell’odierno ricorrente, attesa la pluralità di condotte tenute in
concorso sol proprio genitore e altri e attese le modalità concrete di
comportamento. Con riguardo ai singoli reati contestati al capi Bz, Dq, Eg, Eh e
Hf, nel loro insieme indicativi dello stabile accordo criminoso, il Tribunale ritiene,
a differenza del ricorrente, che la sistematica presenza di Pizzolla nel luogo di
spaccio, le sue condotte e le modalità con cui gli acquirenti prendevano contatto
con il gruppo dei fornitori non consentano una valutazione diversa da quella che
il Giudice delle indagini preliminari ha ritenuto di adottare.
3. A parere della Corte si tratta di giudizio fondato su circostanze e dati di
fatto che non appaiono valutati dal Tribunale né in modo incoerente rispetto alle
premesse del ragionamento né in modo palesemente illogico. E siccome proprio
l’esame congiunto delle condotte descritte e documentate dalla polizia giudiziaria
giustifica il giudizio di gravità del quadro indiziario operato dal Tribunale, non
pare alla Corte sia possibile in questa fase dare fondatamente dei fatti una
lettura diversa che si contrapponga in modo decisivo alla lettura datane dai
giudici del riesame e che imponga di escludere il giudizio finale di gravità.
4.

Una volta ritenute allo stato non censurabili le valutazioni in punto di

fatto e di gravità indiziaria operate dal Tribunale, non sembra revocabile in
dubbio la valutazione operata con riferimento alle esigenze cautelari. Il
Tribunale, infatti, ha considerato che, nonostante la partecipazione al reato
associativo, la motivazione della sentenza n.231 del 2011 della Corte

3

finanche esasperato controllo del territorio ove avevano luogo le attività di

costituzionale imponga un giudizio ancorato al caso concreto; così, tenuto conto
dell’età dell’indagato, della sua incensuratezza e del livello di contributo alla
commissione dei reati, ha ritenuto adeguata la misura della custodia domiciliare,
in ciò accogliendo l’istanza della difesa di sostituzione della custodia in carcere
inizialmente applicata dal Giudice delle indagini preliminari. Si tratta di
valutazione che la Corte ritiene immune da vizi, in ciò disattendendo le censure
difensive che fanno leva sul tempo trascorso dai fatti e sull’assenza di pericolo di
reiterazione. In effetti, il vincolo associativo e la partecipazione del ricorrente

infondatamente il Tribunale ha posto a fondamento di un concreto pericolo di
reiterazione alla luce del più vasto contesto in cui i reati si sono articolati.
5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/1/2014

all’associazione unitamente al proprio genitore sono elementi che non

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