Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11397 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11397 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SFAR LADHEM Marouan, nato a Mazara del Vallo il 3/12/1991
avverso l’ordinanza del 11/9/2013 del Tribunale di Ancona che, quale giudice del
riesame, ha confermato l’ordinanza del 26/7/2013 del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Ancona che ha applicato all’indagato la misura della
custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/9/2013 il Tribunale di Ancona, quale giudice del
riesame, ha confermato l’ordinanza del 26/7/2013 del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Ancona che ha applicato all’indagato la misura della
custodia cautelare in carcere sussistendo gravi indizi del reato ex art.73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione alla detenzione per fini di spaccio di un
mezzo “panetto” di hashish del perso di gr.76 e di ulteriori sette “panetti” del
peso complessivo di 683 grammi.

Data Udienza: 09/01/2014

Il Tribunale ha ritenuto che i gravi indizi di reato discendano dal
rinvenimento della sostanza presso l’abitazione dell’indagato, unitamente a un
“cutter” (riferibile all’indagato perché utilizzato anche per ragioni di lavoro) che
presentava tracce di hashish e alla somme in contanti di 2.000,00 euro e 430,00
euro. Ha, poi, ritenuto sussistere esigenze cautelari di natura probatoria e
pericolo di reiterazione nel reato.
2. Avverso tale decisione il sig. SFAR LADHEM propone personalmente
ricorso in sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione ai criteri
ex art.292 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ripercorso le argomentazioni
della ordinanza applicativa, omettendo di affrontare le contraddizioni
evidenziate con l’atto di riesame e di dare conto sia della documentazione
difensiva relativa alla provenienza del denaro, sia della censura che definiva
insufficiente sul piano indiziario il mero dato della permanenza dell’indagato
presso l’abitazione in cui sono state rinvenute le cose esaminate dai giudici,
sia dell’assenza degli strumenti necessari al confezionamento delle dosi da
cedere (bilancino e involucri);
b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc. pen. in relazione
alle esigenze cautelari. In primo luogo il Tribunale omette di motivare in
ordine al vizio censurato con l’istanza di riesame consistente nell’avere il
Giudice delle indagini preliminari ravvisato un pericolo di inquinamento della
prova andando ultra petita rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, che
aveva ipotizzato il solo pericolo di reiterazione. In secondo luogo, difetta la
motivazione circa l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione;
l’indagato è incensurato, ha una famiglia e un lavoro e tali elementi
contrastano con il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale in modo del
tutto generico;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento agli
artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen. e alla proporzionalità fra il fatto e la
misura adottata. Se del tutto illogica era la motivazione del Giudice delle
indagini preliminari allorché afferma che la custodia in carcere si rende
necessaria almeno fino agli esiti degli accertamenti tecnici sulla sostanza
(pag.2 dell’ordinanza), nessuna valutazione è stata compiuta dal Tribunale
sul punto, così incorrendo nel vizio di carenza della motivazione; inoltre, il
Tribunale ha introdotto elementi nuovi, come il rapporto fra l’indagato e i suoi
fornitori, che né il Pubblico ministero né il Giudice delle indagini preliminari
avevano ritenuto rilevanti.

2

a.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva preliminarmente la Corte che l’ordinanza presenta una

motivazione particolarmente sintetica, ma che essa non omette di affrontare i
punti essenziali della vicenda, così che non sussiste il prospettato vizio di carenza
di motivazione.
2. Venendo alle censure in ordine all’esistenza dei “gravi indizi” di reato, la
Corte osserva che non illogicamente il Tribunale ha ritenuto indicativi di

congiuntamente valutati: la quantità complessiva di sostanza; la presenza di un
“panetto” non più intero; la presenza di uno strumento di lavoro, detto “cutter”,
con tracce di hashish; la permanenza non occasionale del ricorrente presso
l’alloggio. Deve a questo proposito rilevarsi che sul piano logico non sono
necessari un bilancino e specifiche confezioni per suddividere i panetti di hashish
a fini di “spaccio”, soprattutto se le cessioni non riguardano quantità minime Tali
elementi appaiono alla Corte sufficienti a fondare i gravi indizi anche non
considerando la illogica motivazione che il Tribunale ha introdotto sui sospetti di
“spaccio” che deriverebbero dal richiamo a fonti non identificate e la altrettanto
illogica e contraddittoria motivazione sulla provenienza del denaro. Sul punto si
osserva che se le somme non sono incompatibili col lavoro svolto, il Tribunale
avrebbe dovuto chiarire perché ritenga elemento indiziario la presenza di
2.480,00 euro presso l’abitazione.
3. A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne le esigenze
cautelari. Premesso che il Tribunale non ha fatto proprio il profilo del rischi di
inquinamento probatorio emergente dall’ordinanza applicativa della misura, la
Corte osserva in particolare: a) la non occasionalità del possesso di quel
quantitativo di sostanza è elemento che certamente può rilevare ai fini del
giudizio sulle finalità della detenzione, ma non è elemento che possa da solo far
presumere la commissione di future analoghe condotte; b) il profilo della
interruzione dei rapporti con i fornitori della sostanza non appare in alcun modo
tenere conto di elementi diversi, quali l’assenza di precedenti, l’avvenuta
interruzione della condotta illecita e la inevitabile notorietà della misura
applicata; c) l’assenza di consapevolezza del disvalore del fatto deve essere
valutata anche alla luce della incensuratezza e dell’attività di lavoro svolta,
elementi che rivestono indubbia rilevanza ex artt.274 e 275 cod. proc. pen. nel
valutare e ponderare le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura
applicata in concreto.

P.Q.M.

3

destinazione della sostanza (anche) a terzi alcuni elementi di fatto

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al
Tribunale di Ancona. Rigetta il ricorso nel resto. La Corte dispone inoltre che
copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto
Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94, comma
1-ter delle norme di attuazione al Codice di procedura penale.

Così deciso il 9/1/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA