Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11391 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11391 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Diolosà Flavio, nato il 22 maggio 1977
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone del 10 aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, nel senso dell’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione atti.

1

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 aprile 2013, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il
Gip del Tribunale di Pordenone ha applicato all’imputato la pena di mesi 2 e giorni 20
di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione deducendo che nell’istanza di patteggiamento, formulata in data 21 marzo
2013 e depositata con il consenso del pubblico ministero espresso a margine in data 6

inflitta con quella pecuniaria determinata in euro 20.000,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti risulta che le parti avevano indicato concordemente la
pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, specificando che questa doveva essere
convertita con la pena pecuniaria corrispondente, in ragione di euro 20.000,00. Tale
concorde richiesta avrebbe imposto al giudice di applicare la pena pecuniaria e non
quella detentiva, non essendovi la possibilità di scindere i termini del patto intervenuto
tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell’applicazione della pena concordata.
4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso
(compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

aprile 2013, era stata espressamente richiesta la sostituzione della pena detentiva

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