Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11390 del 29/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11390 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DERGJINI ELDIN nato il 07/09/1985 a SHQIPTARE ( ALBANIA)

avverso la sentenza del 12/04/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRIESTE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG ANTONIO MURA che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 29/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Trieste, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Eldin DERGJNI la pena
concordata tra le parti in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 1 bis
d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.

l’imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce manifesta
illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 in
relazione al minimo edittale di otto anni di reclusione in luogo di quello
di anni sei di reclusione previsto dall’art. 4 bis d.l. n. 272 del 2005.
3. Con dichiarazione pervenuta il 26.9.2017 il difensore ha
rinunciato alla proposizione del ricorso.
4. Con

requisitoria

scritta

il

P.G.

ha

chiesto

dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso per sua tardività.
5. Ritiene la Corte che il ricorso – al di là delle note decisioni
costituzionale’ in ordine alla questione proposta (sent. 6 giugno 2017, n.
179; ord. 6 giugno 2017 n. 184) – è inammissibile perchè tardivo in
quanto avverso alla sentenza del 12.4.2017, con termine ordinario per il
deposito motivazione, il ricorso è stato proposto solo in data 15.5.2017.
6. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro
duemila in favore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 16425 del
17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29.1.2018.

Il Componente estensore

Il Presidente
Stefano Mogini

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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