Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11389 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11389 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIALLOMBARDO GIACOMO N. IL 23/02/1983
avverso la sentenza n. 50655/2010 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/03/2012

,

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
_

Jtre/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 22 marzo 2012, in esito a pubblica udienza, la Corte Suprema di
Cassazione – Sezione 4^ penale – rigettava i ricorsi proposti nell’interesse di GIALLOMBARDO
Giacomo e GIALLOMBARDO Sebastiano rispettivamente imputati, il primo, del reato di cui
all’art. 589 cod. pen. (omicidio colposo da sinistro stradale) e il secondo dei reati di cui agli
artt. 368 cod. pen. (calunnia) e 369 stesso codice (autocalunnia) avverso la sentenza della

Sciacca del 24 ottobre 2008 che aveva condannato i detti imputati alle pene di giustizia per i
reati suddetti.
1.2 Nel rigettare i ricorsi, la Corte Suprema affrontava incidentalmente anche il problema
della eventuale estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, risolvendolo negativamente
per non essere maturato, alla data della decisione, il termine massimo prescrizionale, peraltro
sospeso nel corso del giudizio per effetto di rinvii sia pur genericamente indicati dalla Corte di
legittimità.
1.3 Ricorre avverso la detta pronuncia il solo GIALLOMBARDO Giacomo, rilevando come la
decisione della Corte Suprema – per la parte che lo riguardava in riferimento al reato di
omicidio colposo – contenesse un errore di fatto individuabile ed individuato in un errato
calcolo del termine prescrizionale che, se effettuato correttamente, avrebbe influito sulla
decisione emessa dalla Corte Suprema con esiti del tutto diversi da quelli enunciati nel
dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Precisato che nella specie si verte in tema di ricorso per errore di
fatto, dovendosi qualificare tale – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte Suprema – quella “falsa percezione di ciò che dagli atti risulti in maniera
incontrovertibile e che abbia condotto il giudicante ad affermare o supporre l’esistenza di un
fatto risolutivo indiscutibilmente escluso ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo pacificamente
acclarato” (così Sez. 5^ 2.5.2003 n. 23903, Pisani, Rv. 225947; v. anche Sez. 6^ 30.1.2004
n. 12124, Loggia e altri, Rv. 228386, secondo la quale la situazione di errore di fatto delineata
dall’art. 625 bis cod. proc,. pen. si verifica ogni qual volta il giudice incorra in una vera e
propria svista comportante il travisamento di una determinata circostanza, mentre va escluso
tutte le volte in cui la Corte Suprema abbia invece adottato una interpretazione,
eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati), nel caso in esame l’errore di cui
si discute, come evidenziato dal ricorrente, consiste in un errato calcolo da parte della Corte di
legittimità del termine di prescrizione relativo al reato di omicidio colposo.

1

Corte di Appello di Palermo con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di

2. Il fatto, come pacificamente emerge dagli atti, risultava commesso il 22 dicembre 2003
e secondo la legge del tempo, vigeva, a quell’epoca il termine di prescrizione di anni sette e
mesi sei derivante dal livello massimo della pena edittale pari ad anni cinque: invero per tale
genere di reato delineato al comma 2° dell’art. 589 cod. pen, il limite massimo edittale è stato
elevato ad anni sette in conseguenza dell’art. 1 comma 1 lett. c) n. 1 della L. 125/08, sicchè è
incontestabile che alla data del 22 dicembre 2003 (data del fatto) il limite massimo edittale era
pari a cinque anni e la prescrizione relativa sarebbe dovuta maturare – ex L. 251/05 – allo

sei, con decorrenza dal tempo di commissione del delitto.
2.1 Di conseguenza – ed indipendentemente da eventuali periodi di sospensione
verificatisi medio tempore nel corso dei due gradi di giudizio (Tribunale e Corte di Appello) di
cui si dirà a breve – il termine massimo prescrizionale sarebbe dovuto maturare il 22 giugno
2011.
2.2 La Corte Suprema, nell’esaminare il merito dei risorsi, ha affrontato, seppure
incidentalmente, la questione relativa ad un eventuale maturazione dei termini massimi
prescrizionali e, con riferimento – per quanto qui di interesse – al reato di omicidio colposo, è
pervenuta alla conclusione che tali termini non erano maturati, dovendosi comunque tenere
conto della sospensione del corso della prescrizione per effetto dei “periodi di sospensione che
risultano dall’esame dei verbali di udienza” (pag. 6 della sentenza).
2.3 In realtà l’esame dei detti verbali (certamente effettuato dalla Corte Suprema, per
come è dato leggere nella sentenza di cui sopra) avrebbe dovuto portare a risultati ben diversi
da quelli indicati, in quanto nel corso del giudizio di primo grado si era verificata una prima
sospensione all’udienza del 30 giugno 2008, con un rinvio al 29 settembre successivo per
impedimento del difensore dell’imputato, Avv. Ragusa, per malattia; mentre nel corso del
giudizio di secondo grado si era verificata altra sospensione all’udienza del 21 dicembre 2009
con rinvio al 21 giugno successivo ai sensi dell’art. 2 ter della L. 125/08, disposto di ufficio dal
giudice di appello.
2.4 Ora, per effetto del primo rinvio (non considerato, a ben vedere, dal ricorrente) il
termine di prescrizione andava valutato, ex art. 159 cod. pen. in giorni sessanta, trattandosi di
impedimento legittimo del difensore derivante da malattia, mentre per effetto del secondo
rinvio, il periodo di sospensione andava valutato (come ricordato dallo stesso ricorrente) in
complessivi mesi sei e giorni uno.
2.5 Effettuando il computo dei due periodi a giorni e non a mesi, il primo rinvio ha
comportato uno slittamento della prescrizione di giorni 60 e il secondo periodo un ulteriore
slittamento di giorni 182, per un totale, quindi, di giorni 242, da calcolarsi a far data dal giorno
23 giugno 2011. Tale conteggio determinava il maturarsi della prescrizione nella sua massima

2

spirare dei sei anni come termine ordinario e, ove prorogata, allo spirare di anni sette e mesi

estensione (comprensiva, quindi, della proroga ex lege di 1/4 rispetto al termine ordinario pari
ad anni sei) alla data del 9 febbraio 2012.
3.

Ma la situazione, sotto il profilo del risultato finale (maturazione del termine di

prescrizione in data antecedente alla celebrazione del giudizio di cassazione), non sarebbe
mutata nemmeno se il termine di sospensione conseguente al rinvio dell’udienza del 30 giugno
2008 fosse stato calcolato per intero sino, cioè, al 29 settembre 2008, in quanto,
considerando, in quest’ultima ipotesi, una durata pari a giorni 91, il termine ultimo

4. Come emerge dal testo del provvedimento impugnato, la sentenza della Suprema Corte
è stata pronunciata il 22 marzo 2012, vale a dire, ben oltre il termine massimo di prescrizione,
sia tenendo conto della durata massima possibile delle due sospensioni pari a giorni 273, sia
tenendo conto della durata inferiore (certamente più esatta) pari a giorni 242.
5. Alla stregua di tali considerazioni, va, quindi, affermato che la Corte Suprema, nel
negare, con riguardo al reato di omicidio colposo ascritto a GIALLOMBARDO Giacomo, la
maturazione – alla data della sentenza – del termine prescrizionale, pur genericamente
ricordando l’esistenza agli atti di sospensioni della prescrizione, ha effettuato un calcolo errato
nelle determinazione della durata complessiva, incorrendo così in quell’errore di percezione di
una realtà del tutto diversa che integra l’ipotesi dell’errore di fatto come enunciato nell’art. 625
bis cod. proc. pen. quale presupposto per il ricorso da parte del condannato (unico soggetto
legittimato a proporlo) in sede di legittimità contro la sentenza contenente il detto errore.
5.1 Deve, pertanto, essere revocata la sentenza della 4^ Sezione della Corte Suprema di
Cassazione n. 458 del 22 marzo 2012 limitatamente al reato di omicidio colposo di cui al capo
A) dell’imputazione, ordinandosi la trattazione in pubblica udienza del ricorso proposto da
GIALLOMBARDO Giacomo.
P.Q.M.
Revoca la sentenza Cass. Sez. 4^ 22 marzo 2012 n. 458 limitatamente al reato di
omicidio colposo di cui al capo A) dell’imputazione e ordina la trattazione in pubblica udienza
del ricorso proposto da GIALLOMBARDO Giacomo.
Così deciso in Roma 3 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

prescrizionale sarebbe maturato comunque alla data del 2 marzo 2012.

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