Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11387 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11387 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIUCCA ERMANNO N. IL 27/10/1955
avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO,.
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/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 20 marzo 2013 il Tribunale di Genova quale Giudice del Riesame
rigettava l’appello proposto nell’interesse della BURLANDO soc. coop. a.r.l. avverso il
provvedimento del GIP di quel Tribunale che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di
quanto in sequestro in attuazione di due distinti provvedimenti rispettivamente adottati il 13
ottobre 2010 (GIP dr. Bossi) e il 12.7.2011 (GIP dr. Orsini) nei confronti della detta società il

74/00.
1.2 Nel confermare il decreto del GIP, il Tribunale rilevava che essendo stati emanati, in
tempi diversi, distinti provvedimenti nell’ambito di procedimenti diversi a carico del medesimo
soggetto responsabile del reato tributario in parola, mentre per uno dei due (quello attinente al
procedimento nr. 6386/10) si era formato il cd. “giudicato cautelare”, per essere stato quel
provvedimento impugnato dinnanzi al Tribunale del Riesame e di seguito, dinnanzi alla Corte
.Suprema di Cassazione che aveva rigettato il ricorso, tale preclusione valeva anche per il
secondo provvedimento adottato nell’ambito del procedimento nr. 4632/11 (rispetto al quale
nessuna impugnazione era stata proposta dinnanzi alla Corte Suprema): e ciò, a prescindere
dalla fondatezza, o meno, del rilievo difensivo secondo il quale non era consentito il sequestro
per equivalente di beni della società per reati commessi dal suo amministratore a seguito di un
mutamento di orientamento della S.C. sul punto riguardante l’assoggettamento a misura
cautelare di beni societari nella ipotesi di reati tributari commessi dal legale rappresentante.
1.3 Avverso la detta ordinanza ricorre SCIUCCA Ermanno n.q. di legale rappresentante
della BURLANDO s.c.a.r.l. a mezzo del suo difensore deducendo violazione di legge (art. 10 ter
D. L.vo 74/00 in relazione al D. L.vo 231/01) per avere il Tribunale ligure statuito su un
provvedimento che, sebbene oggetto di riunione con altro procedimento in seno al quale era
stato emesso similare provvedimento divenuto definitivo, non aveva tenuto conto, anzitutto,
della autonomia dei due provvedimenti ed, ancora, del mutamento giurisprudenziale
verificatosi da parte della Corte Suprema sul tema del sequestro per equivalente,
assoggettando anche il provvedimento sul quale non si era formato alcun giudicato al
medesimo regime seguito per il provvedimento divenuto definitivo. Lamenta, ancora, che, una
volta disposta la riunione dei due procedimenti, la questione relativa alla assoggettabilità dei
beni societari a sequestro per equivalente avrebbe dovuto riguardare entrambi i provvedimenti
in quanto confluiti in un unico procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Precisato che i due procedimenti a carico
dello SCIUCCA nella sua specifica veste di legale rappresentante della società BURLANDO s.c.
a.r.l. afferivano a condotte diverse seppure per reato analogo, e che in seno ad essi erano stati
1

cui legale rappresentante si era reso responsabile del reato di cui all’art. 10 ter del D. L.vo

emessi distinti provvedimenti cautelari uno solo dei quali (quello afferente al procedimento n.
6386/10 N.R.) era divenuto definitivo dopo il rigetto da parte di questa Corte Suprema del
ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Genova, va osservato che
soltanto successivamente i due procedimenti sono confluiti in un unico procedimento a carico
dello SCIUCCA per il medesimo reato tributario (art. 10 ter del D. L.vo 74/00).
2. Tuttavia la decisione del Tribunale del Riesame, che correttamente ha richiamato la
sorte del provvedimento emesso nell’ambito del procedimento nr. 6432/11 per evidenziarne la

provvedimento, certamente autonomo, pur se emesso nell’ambito di un procedimento diverso,
ma successivamente riunito al primo, affermando il principio che il giudicato cautelare valesse
anche per il secondo provvedimento.
3. Non solo tale statuizione si connota per una manifesta illogicità, essendo comunque
autonomi i due provvedimenti e non potendo, dunque, estendersi la preclusione da giudicato
ad un provvedimento nei cui confronti non si era formata alcuna decisione definitiva, ma
soprattutto, apparendo necessario che il merito del provvedimento mai impugnato dinnanzi
alla Corte Suprema venisse affrontato alla luce del mutamento giurisprudenziale frattanto
intervenuto sul tema riguardante l’assoggettabilità di beni della società al sequestro per
equivalente nella ipotesi in cui responsabile del reato tributario sia il legale rappresentante
della società.
3.1 Se la detta autonomia tra i due provvedimenti certamente non neutralizzata o
neutralizzabile per la circostanza della riunione dei due procedimenti, avrebbe dovuto imporre
al Tribunale di prendere in esame la questione nuova proposta dalla difesa con riguardo
proprio al provvedimento emesso nell’ambito del procedimento n. 4632/11 R.G.N.R., è tuttavia
corretta la decisione del Tribunale, che sul punto si sottrae a qualsivoglia censura di tipo logico,
di non poter prendere in esame il provvedimento emesso nell’ambito del diverso ed
antecedente procedimento nr. 6386/10 R.G.N.R., in quanto è proprio la caratteristica
dell’autonomia di tale provvedimento rispetto al successivo, pur se intervenuta la riunione dei

non impugnabilità in questa sede, ha invece errato nell’assimilare alla medesima sorte il

due procedimenti, ad impedire che potesse essere riesaminata la questione poi riproposta dalla
difesa dello SCIUCCA.
3.2 Non è quindi sostenibile la tesi prospettata dalla difesa secondo la quale, una volta
verificatasi la riunione dei due procedimenti, anche il provvedimento emesso nell’ambito del
procedimento nr. 6386/10 R.G.N.R. divenuto definitivo per il formarsi del giudicato cautelare
possa rivivere per effetto della riunione e riesaminarsi in un unico contesto in conseguenza
della impugnazione del secondo provvedimento.
4.

Alla stregua di tali considerazioni, allora, l’ordinanza impugnata va annullata

limitatamente al provvedimento nr. 4632/11 R.G.N.R. con rinvio al Tribunale di Genova che, in

2

ye,

quella sede, riesaminerà il detto provvedimento nel merito. Va invece rigettato il ricorso nel
resto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro originariamente disposto nel
procedimento n. 4632/11 R.G.N.R. e rinvia al Tribunale di Genova. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma 3 luglio 2013

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