Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11383 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11383 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SEN I EN/,

sul ricorso proposto da:
AZZALINI MARIO N IL I

05 1929

av \ erso la sentenza n. 7 30 2009 . FRIB.SEZ.DIST. di CIVIT.ANOVA
MARCI IE. del 14 02 2013
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09 012014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SAr\ -;
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti.
J..
c he ha concluso pei 24)._

n-1

Udito, per la parte ci\ dc, l’A\ \
Udii i difensor Avv.

1‘2

01/0

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con
sentenza del 14/2/2013, ha dichiarato Mario Azzalini responsabile del
reato di cui agli artt. 64 lett. a) e 68 co. 2, d.Lvo 81/2008, perché quale
stazione di distribuzione carburanti ) di Potenza Picena non garantiva le
dotazioni igieniche ex lege previste, e lo ha condannato alla pena di euro
400,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla valutazione degli
elementi istruttori che hanno determinato il decidente a ritenere
concretizzata la violazione degli artt. 63 e 64 lett. a) del d.Lvo 81/2008;
vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato contestato;
-violazione del divieto di analogia sancito dagli artt. 1 e 199 cod.pen.,
nonché 25 Costituzione, con riferimento alla ritenuta applicabilità al caso
di specie della normativa indicata nel capo di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

legale rappresentante della Oil Italia s.r.l. presso il punto vendita (

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del reato
contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Il primo motivo di annullamento è del tutto privo di fondamento.

i

,1

Rilevasi, infatti, che il Tribunale è pervenuto ad affermare la colpevolezza
dell’Azzalini a seguito di una compiuta disamina delle risultanze
istruttorie, puntualmente richiamate ( deposizioni Baiocco e Calisti ) nello
sviluppo del discorso giustificativo, svolto a sostegno delle conclusioni a
ambienti di lavoro dell’Asur, Area Vasta 3 di Civitanova Marche,
accertava, in sede di sopralluogo, che nell’impianto di carburanti in
questione non vi erano servizi igienici; e che la Oil Italia s.r.I., di cui
l’Azzalini era il rappresentante legale, era proprietaria del predetto
impianto, concesso in comodato d’uso a Mario Cennarelli, che lo gestiva.
Conseguentemente, la responsabilità delle opere costituenti l’impianto
medesimo era da ritenere a carico dell’imputato, in quanto proprietario
della struttura e, quindi, tenuto al rispetto della normativa concernente la
sicurezza sul lavoro e a munire la stazione dei necessari servizi igienici.
Peraltro, con la censura mossa si tende ad una rilettura degli elementi
costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è
precluso procedere a nuovo esame estimativo.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di annullamento,
con cui si contesta la applicabilità al caso di specie della normativa
indicata nel capo di imputazione.
Infatti, contrariamente alla tesi sostenuta dalla difesa del prevenuto, la
nuova definizione di lavoratore ha introdotto il principio di effettività
della individuazione della figura del lavoratore stesso, in quanto la
locuzione “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” segna la
rottura netta con la legislazione passata, superando il dato formale del
contratto civilistico di lavoro per incentrarsi sulla situazione di fatto della

cui è pervenuto: il responsabile del servizio prevenzione e sicurezza negli

prestazione di una attività lavorativa all’interno dell’organizzazione di un
datore di lavoro: ruolo centrale nella definizione di lavoratore è, pertanto,
la prestazione di fatto da parte di quest’ultimo di una attività all’interno di
una organizzazione di cui è dominus il datore di lavoro ( Cass. 16/1/2008,

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che
l’Azzalini abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 9/1/2014.

n. 7730 ).

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