Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11382 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11382 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Diop Cheikh, nato il 16 agosto 1964
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 28 giugno 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 28 giugno 2012, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 novembre 2007, con la quale
l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art.

171-ter, comma 1, lettera

d), della legge n. 633 del 1941, per avere posto in commercio CD e DVD contenenti
opere coperte dal diritto d’autore e prive del contrassegno Siae (reato commesso il 10
novembre 2005).

cassazione, rilevando l’erronea applicazione dell’art.

171-ter della legge n. 633 del

1941, perché la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte di
giustizia europea dell’8 novembre 2007 (Schwibbert), in forza della quale la semplice
mancanza del contrassegno Siae non può essere ritenuta sufficiente a integrare
l’illecito penale, con la conseguenza che le relative pronunce di condanna devono
essere annullate senza rinvio.
Con un secondo motivo di doglianza, la difesa deduce la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte non avrebbe considerato
che i supporti sequestrati erano stati rinvenuti all’esito di una perquisizione
dell’autovettura dell’imputato, senza che questi fossero stati in alcun modo posti in
vendita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La censura con cui si lamenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto
assolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lettera d), della legge
n. 633 del 1941 perché il fatto non sussiste è fondata.
Con riferimento a tale fattispecie di reato, trova infatti applicazione la sentenza
della Corte di giustizia europea dell’8 novembre 2007 (Schwibbert), in forza della
quale la semplice mancanza del contrassegno Siae non può essere ritenuta sufficiente
a integrare l’illecito penale (ex plurimis, sez. 3, 29 febbraio 2012, n. 27274).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché il fatto non sussiste, con assorbimento dell’ulteriore motivo di ricorso e ritenuta
la prevalenza della causa di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., sulla prescrizione del reato, pur nel frattempo maturata.
P.Q M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

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