Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1138 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1138 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMA MADIA TIZIANA N. IL 21/05/1960
avverso la sentenza n. 293/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V-, Q. FO M-03 K1. i
che ha concluso per e‘

ru–epur,n ,

Udito, per la parWivile, l’Avv
Uditi difCn-s’ or Avv.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. TIZIANA ROMA MADIA, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 10-11-2011 con la
quale la Corte di Appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile -per genericità dei motivil’appello proposto dalla predetta tramite il difensore avverso quella del Tribunale di Brindisi,
sez. dist. di Ostuni in data 24-9-2009, che l’aveva dichiarata responsabile del reato di falso in
assegno.
mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto
contestualmente alla revoca della elezione presso l’avv. Sozzi (come da atto allegato al ricorso)
e per mancato esame dell’atto di appello redatto personalmente dall’imputata, nonché per
mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado a tale domicilio.
1.2 Con un secondo motivo era dedotta erronea applicazione delle norme processuali in quanto
l’appello dell’avv. Sozzi, soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio, indicava
esattamente i motivi a sostegno della richiesta di riforma laddove lamentava la violazione dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e quindi l’eccessività della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le censure di nullità della sentenza di secondo grado sollevate con il primo motivo si
fondano tutte, a ben vedere, sul richiamo ad un atto di appello personale dell’imputata, che si
assume allegato al ricorso -ma l’originale del ricorso risulta privo di allegati-, da cui
risulterebbe la revoca della sua domiciliazione presso l’avv. Sozzi.
2.1 L’accesso agli atti ha evidenziato la presenza di copia di un atto di appello in data 30-102009, a firma della Roma, la cui conformità all’originale risulta autenticata in calce dall’ufficiale
di anagrafe del Comune di Aprilia, ma la cui provenienza, nonché le modalità di acquisizione al
fascicolo, è rimasta ignota, non risultando fascicolato, né contrassegnato con un numero di
pagina. Inoltre, ciò che più conta, è un atto che comunque non risulta mai depositato
all’autorità giudiziaria, né è stato preso in considerazione dal giudice di appello, nei cui atti non
è fascicolato.
2.2 Senza contare che appare inverosimile che, circa un mese dopo la redazione di esso,
l’imputata abbia nominato l’avv. Sozzi per la presentazione di quello stesso gravame,
eleggendo domicilio presso di lui, elezione destinata comunque a prevalere su quella presso la
propria residenza effettuata nell’atto, di cui sopra, a firma della prevenuta, recante data
precedente alla nomina del legale.
2.3 Restano così prive di qualunque sostegno, a fronte di rituali notifiche presso il difensore
domiciliatario avv. Sozzi, le censure di nullità tanto per mancata notifica presso la residenza
dell’imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello, quanto per mancata notifica in

2

1.1 La ricorrente deduce, con un primo motivo, nullità della sentenza di secondo grado per

tale luogo dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado (nullità, quest’ultima, che
sarebbe stata in ogni caso sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione),
mentre l’appello personale della Roma non risulta, per quanto sopra, mai ritualmente
presentato.
3. Pure manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza, che rimette in discussione la
declaratoria di inammissibilità dell’appello a firma dell’avv. Sozzi quanto meno con riferimento
al trattamento sanzionatorio, non potendo che confermarsi il giudizio di aspecificità dei motivi
privo delle ragioni a sostegno, che ‘il giudice di primo grado, attenendosi ai criteri di cui all’art.
133 cod. pen., avrebbe dovuto applicare una pena più modesta’.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la
somma da corrispondere alla Cassa della Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

a fronte di doglianza di eccessività della pena, apoditticamente motivata con il mero rilievo,

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