Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11377 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 11377 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

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ORDIN-A~

sul ricorso proposto da:
KHADER MUSTAPHA N. IL 30/05/1985
avverso la sentenza n. 4736/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza emessa il 18/9/2013 ex art.444 cod. proc. pen. il G.u.p. del Tribunale di Genova
ha applicato al Sig. Mustapha KHADER in relazione al reato ex artt.81 cod. pen. e 73,
comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990 (detenzione illegale di hashish) la pena di un anno e dieci
mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.

Il ricorso originario é manifestamente infondato alla luce delle sentenze emesse in tema di
limiti al ricorso avverso sentenza ex art.444 c.p.p. dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte
(n.10732 del 27 settembre 1995, Serafino, rv 202270, e n.3 del 1999, udienza 25 Novembre
1998, Messina, rv 212437).
Tuttavia, occorre prendere atto che la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale del
febbraio 2014 ha dichiarato la non conformità a Costituzione del decreto legge 30 dicembre
2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49. Tale pronuncia ha come conseguenza
l’applicazione al caso in esame delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio
previsti dalla precedente normativa contenuta nel d.P.R. n.309 del 1990, con particolare
riguardo al diverso regime sanzionatorio applicabile ai reati concernenti le sostanze incluse
nelle tab.II e IV allegate alla legge. In specie, per le condotte di detenzione di sostanza
psicotropa “hashish” risultavano, e oggi risultano, sanzionate ai sensi del comma 5 dell’art.73,
citato con una pena che va da sei mesi a quattro anni di detenzione, oltre pena pecuniaria, e
dunque con una pena edittale assai diversa e minore rispetto a quella assunta come
riferimento dalle parti e dal giudice in sede di applicazione della pena.
Appare, così, evidente che la pena applicata al sig. Khader muovendo dalla pena base di un
anno e dieci mesi di reclusione, poi aumentata per la continuazione e ridotta per il rito, è stata
dal giudice valutata congrua avendo come riferimento il minimo edittale in vigore al momento
della decisione e non quello, minore, risultante dalla decisione della Corte costituzionale.
Le considerazioni che precedono incidono in radice sulla validità dell’accordo tra le parti e sulla
valutazione del giudice e impongono di annullare la sentenza senza rinvio, con restituzione
degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso rimettendo le parti nelle condizioni di determinarsi
alla luce della normativa vigente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Genova
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 28/2/2014
L’E

ore

Il Presidente

Avverso tale decisione è stato presentato ricorso lamentando difetto di motivazione in ordine
alla insussistenza delle condizioni di applicazione della pena e vizio motivazionale.

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