Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11373 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11373 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCHI CRISTIAN N. IL 30/11/1973
avverso la sentenza n. 6148/201g GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, ffel 02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;

Data Udienza: 29/01/2014

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta di applicazione della pena o il
consenso ad essa prestato comportano l’implicita rinuncia a qualsiasi questione circa la astratta
configurabilità del reato e circa la sua attribuzione all’imputato, nonché circa la configurazione di
circostanze aggravanti o circa la possibile concessione di attenuanti o di benefici non previsti nel
“patto”; e ne precludono la prospettazione in sede di impugnazione. I rilievi della difesa non
appaiono comunque apprezzabili sotto il profilo dell’art. 129 c.p.p. Per quanto attiene alla confisca,
essa appare sufficientemente motivata attraverso il riferimento alla motivazione dei decreti di
sequestro; e cioè ad atti accessibili alla difesa.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento), determinata in considerazione
della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 29 gennaio 2014

– 7 MAR 2014′

Ricorre Tedeschi Cristian avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata con la pubblica accusa per i reati di cui agli
artt. 73 1.s. e 12 quinquies 1. 356/92, unificati sotto il vincolo della continuazione. Deduce
inosservanza dell’art. 129 c.p.p. e 73 c.5 1.s., nonché vizio di motivazione sul mancato
proscioglimento. Deduce inoltre vizio di motivazione sulla confisca di somme giacenti su un conto
corrente bancario.

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