Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11371 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11371 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO ORAZIO N. IL 12/05/1964
avverso la sentenza n. 9768/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
28325/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal GUP Tribunale di CATANIA in data 6.2.13 per reato ex art. 73
dPR 309/90, ricorre personalmente l’imputato Orazio Pappalardo,
deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile
dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
34494 del 13.7 17.10.2006). Né
–
(Sez. 4, sent.
il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli
atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
sent. 15700 del 25.3 14.4.2009).
–
(Sez.6,
Nulla poi il ricorso deduce su
quale elemento determinante ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe
stata omessa la motivazione. Consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14
dell’art. 129 c.p.p..