Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11370 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11370 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIDKI RACHID N. IL 19/03/1984
avverso la sentenza n. 5072/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
17/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28320/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal Tribunale di Bologna in data 17.11.12 per reato ex art. 73
dPR 309/90, ricorre personalmente l’imputato Rachid Sidki,
lamentando la mancata applicazione anche dell’attenuante ex art.

2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo

stesso generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni non
illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure
sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione o della
mancata applicazione di ulteriori circostanze attenuanti, in
quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione

(Sez. 3,

sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).

Nessun rilievo ha in concreto l’intervenuto art. 2 dl 146/13
attesa la permanente legalità della pena come applicata e la data
di consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14

62 n. 4 c.p..

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