Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1137 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1137 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dramisino Antonio, nato a Stresa il 04/12/1973

avverso la sentenza del 18/05/2011 della Corte d’appello di Milano R.G.
2801/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per raccoglimento del ricorso e
annullamento con rinvio;
udito, per le parti civili, l’Avv. Alessandra Caricato, la quale ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Antonio Dramisino è stato condannato, con sentenza 09/01/2009 del Tribunale
di Milano, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 485, 81 cpv. cod. pen.,
perché, in concorso con persone rimaste sconosciute, al fine di percepire
indebitamente la somma di euro 131.000,00 e di mantenere l’occupazione
dell’unità immobiliare sita in Milano, via Zurigo, 28 di proprietà di Alessandra
Saibene, che aveva notificato lo sfratto per morosità, aveva presentato, nel corso
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Data Udienza: 30/11/2012

del processo civile, più scritture private false, riportanti la firma apocrifa della
Saibene e, in particolare, un contratto di locazione relativo a tale unità, datato
22/09/2005 e accompagnato da un riconoscimento di debito della Saibene per
euro 131.000,00, nonché otto ricevute di pagamento relative a somme di denaro
che il Dramisino avrebbe consegnato alla Saibene e alla madre di lei, Roberta
Albanese Saibene, per canoni di locazione relativi agli anni 1997 – 2004.
2. Con sentenza del 18/05/2011, la Corte d’appello di Milano, per quanto rileva,
ha assolto l’imputato in relazione al fatto relativo alle otto ricevute di pagamento,

relativo al contratto di locazione.
2.1. Quanto alle otto ricevute, esse erano fotocopie degli originali sottoscritti dal
padre della Saibene ed erano state consegnate, secondo il Dramisino, al
momento della conclusione del contratto di locazione del 22/09/2005, con
sottoscrizione della Saibene per dar modo all’imputato di conservare la prova dei
pagamenti asseritamente effettuati: esse sono state, pertanto, qualificate come
atti ricognitivi di una firma apposta da altra persona, rispetto ai quali non era
configurabile il falso contestato.
2.2. Con riferimento al contratto di locazione, la Corte territoriale ha rilevato che
il suo contenuto presentava elementi dubbi: a) esso, da un lato, doveva essere
destinato ad applicare la normativa vigente, dall’altro indicava non la durata
legale di quattro anni, ma quella ridotta di tre; b) conteneva un riconoscimento di
debito per un importo sostanzialmente pari al prezzo di vendita dell’immobile; c)
era stato sottoscritto alla presenza di testimoni individuati in due stranieri che
non potevano garantire la loro presenza in Italia e che, infatti, nessuno aveva più
visto, tranne l’imputato. La sentenza impugnata ha rilevato inoltre la singolarità
del versamento di somme in nero rilevanti e non adeguate alle condizioni
economiche dell’imputato e del comportamento della Saibene, la quale, dopo
avere concluso siffatto contratto di locazione, aveva subito dopo iniziato una
causa di sfratto. Quanto alle consulenze grafologiche, la Corte territoriale ha,
infine, sottolineato che era poco rilevante accertare se il falso fosse o non stato
realizzato dall’imputato, apparendo invece decisivo che quest’ultimo si fosse
avvalso nel suo interesse di un atto falso.
3. Il Dramisino ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha censurato
violazioni di legge e lamentato contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
In particolare, il ricorrente rileva che le singolarità colte dalla Corte territoriale
erano insussistenti, dal momento che: a) i commi 2 e 5 dell’art. 2 della legge n.
431 del 1998 consentono la durata triennale del contratto di locazione; b)
nessuna norma impediva di inserire nel contratto un riconoscimento di debito e,
d’altra parte, non era dato comprendere da quali elementi i giudici avessero
tratto il convincimento che la somma di euro 131.000,00 corrispondesse al valore
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perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in relazione al falso

venale del bene; c) come emergeva dalle dichiarazioni da lui rese nell’udienza
del 22/09/2008, egli aveva versato un canone, comprensivo di spese
condominiali e di riscaldamento, di poco superiore alla metà del suo reddito; d)
che la Saibene, dopo avere coltivato la volontà di ripristinare la legalità nella
gestione del contratto di locazione, era stata indotta dai genitori a promuovere lo
sfratto; e) non era dato intendere su quali basi la Corte avesse fondato il suo
giudizio sulla falsità dell’atto, una volta trascurate le valutazioni dei consulenti e
tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile aveva

consulente della Saibene le sottoscrizioni apposte sulle ricevute erano
riconducibili alla mano di Silvano Saibene, che l’imputato praticamente non
conosceva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’ampio percorso argomentativo del giudice di merito esclude che si versi in
ipotesi di mancanza di motivazione. Né si colgono elementi di contraddittorietà
intrinseca.
Ciò posto, sebbene uno degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale sia privo
di fondamento (in particolare, va considerato che i commi 3 e 5 dell’art. 2 della I.
n. 431 del 1998 consentono la conclusione di contratti triennali), tuttavia, il
complesso delle valutazioni di carattere logico utilizzate per giungere alla
dimostrazione del falso, in presenza di conclusioni tecniche non convergenti, non
esibisce il vizio di manifesta illogicità, cui è limitato, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il sindacato di legittimità, una volta esclusa la
carenza e la contraddittorietà dell’iter argomentativo.
Al riguardo, deve premettersi, in punto di diritto, che la dimostrazione della
falsità non deve necessariamente fondarsi sulle risultanze dell’indagine
grafologica (v., ad es., Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143).
Ciò posto, la Corte d’Appello ha considerato unitariamente elementi che
rendevano intrinsecamente inverosimile la conclusione del contratto (come
l’avvertire l’esigenza di rafforzarne l’efficacia probatoria e poi affidarsi a
testimoni che non davano garanzie, in caso di contestazioni, di essere
agevolmente reperiti e che infatti non sono stati reperiti) ed elementi che
mostravano, a seguire la tesi dell’autenticità del documento, un’irragionevole
condotta della Saibene, la quale, prima, concludeva un contratto con un
riconoscimento di debito che resta significativo rispetto al valore del bene, anche
volendo assumere quello indicato dal ricorrente di euro 240.000,00, e, subito
dopo, iniziava una procedura di sfratto.
È appena il caso di rilevare, a quest’ultimo riguardo, che la Corte territoriale non
contesta affatto che in un contratto possa essere contenuto un riconoscimento di

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concluso per la veridicità delle firme della Saibene; f) che anche secondo la

debito. Essa valorizza il contenuto di quest’ultimo, ponendolo a raffronto con la
successiva condotta della Saibene.
Il ricorrente censura la logicità di tale motivazione assumendo che sarebbero
stati i genitori della Saibene, venuti a conoscenza della sua iniziativa, ad indurla
a promuovere lo sfratto. Ma l’intervento dei genitori sulla figlia costituisce una
circostanza fattuale che non emerge da atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame. Ne discende che è l’argomento utilizzato dal ricorrente a
non avere oggettivo fondamento e ad essere, pertanto, inidoneo a incrinare il

3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività
svolta, vengono liquidate in euro 2.756,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché alla rifusione della spese sostenute nel grado dalla parte
civile, liquidate complessivamente in euro 2.756,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 30/11/2012

Il Componente estensore

Il P -: idente

percorso logico – ricostruttivo della sentenza impugnata.

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