Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11369 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11369 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARDA CRISTIAN N. IL 31/03/1981
avverso la sentenza n. 5179/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28314/13 RG

1

ORD INAN ZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
sentenza di applicazione

della pena,

deliberata dal Tribunale di Milano in data 9.5.13,

per reato di

1. Avverso la

resistenza con recidiva pluriqualificata, ricorre Cristian

applicabilità

dell’art.

129

c.p.p.

e

sul

trattamento

sanzionatorio.
2. Il ricorso è all’evidenza inammissibile, perché i
motivi sono generici e diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009)

Quanto in particolare al trattamento sanzionatorio,
tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale
potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto
alle parti e che il giudice ratifica, non possono

essere dalle

stesse parti rimesse in discussione con il

ricorso per

cassazione. Ne consegue che la parte che abbia

prestato il

proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento

Guarda: enunciando motivi di vizi della motivazione sulla non

18314/13 RG

2

sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del
patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto
o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione

(Sez. 3,

sent. 42910 del 29.9 –

11.11.2009).

Il ricorrente va pertanto condannati al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

ammende, equa al caso.

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