Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11367 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11367 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARINI VINCENZO N. IL 22/03/1986
POTENZA MARIA N. IL 12/12/1986
TORTELLA GIUSEPPE N. IL 20/09/1982
FUGGIANO MARIO N. IL 22/08/1969
GUARINI LUIGI N. IL 01/04/1967
avverso la sentenza n. 4124/2012 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28279/13 RG

1

ORD INAN ZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata

dal GUP Tribunale di TARANTO in data 5.6.2012 per reati in
materia di stupefacenti, ricorrono gli imputati GUARINI VINCENZO,

difensore avv. Salvatore Maggio) nonché, con ricorso personale,
TORTELLA GIUSEPPE. Lamentano i primi la mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p., l’ultimo la manifesta ilogicità della
motivazione.
2. I ricorsi sono inammissibili, perché il rispettivo motivo è

al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Nulla poi i

primi ricorrenti deducono su quale elemento determinante ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. sarebbe stata omessa la motivazione, mentre
l’affermazione del ricorso Tortella è assertiva.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 alla Cassa
delle ammende, equa al caso.

POTENZA MARIA, FUGGIANO MARIO, GUARINI LUIGI (tutti a mezzo del

28279/13 RG

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1500 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29.1.14

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