Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11366 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11366 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICANI MARCO N. IL 20/01/1965
avverso la sentenza n. 297/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28252/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che in
data 3-29.4.13 confermava la sua condanna per i reati ex artt.
Monza/Desio per fatti dell’8.11.2008, ricorre per cassazione
personalmente l’imputato Marco Licani, enunciando tre motivi di
violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in
ordine al reato di evasione, al suo elemento psicologico, al
mancato riconoscimento della continuazione.
2.

Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica

motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, con conclusioni conformi a quelle del primo
Giudice, i motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando
solo censure di fatto, precluse in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

385 c.p., 186 CdS, 116.13 CdS, deliberata dal Tribunale di

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