Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11364 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11364 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSAAD EL MOHAMMADI ELKHATIB MOHAMMADI N. IL
15/09/1990
avverso la sentenza n. 4616/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28224/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, deliberata dal Tribunale di Milano il 7.5.13 per reato in materia di

dPR 309/90 e delle attenuanti generiche), ricorre per cassazione l’imputato
MOSAAD EL MOHAMMADI ELKHATIB MOHAMMADI personalmente, enunciando
motivo di violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per l’omessa concessione della
sospensione condizionale della pena. Conferma che la stessa non era oggetto
dell’accordo e che nessuna richiesta è stata avanzata da lui o dal suo difensore
per l’attivazione del potere di concessione d’ufficio. Ma lamenta che quel non
richiesto potere non sia stato esercitato e, ciò, senza motivazione alcuna.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è manifestamente
infondato. Quando la concessione della sospensione condizionale della pena non
fa parte dell’accordo sul trattamento sanzionatorio e non è comunque oggetto di
specifica richiesta, anche a prescindere dal contenuto dell’intervenuto accordo,
nessun obbligo di motivazione ha il giudice che non ritenga di applicarla d’ufficio
(Sez. 1, sent. 1155/1993 e 7951/1992).
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13 attesa la
permanente legalità della pena applicata, le modalità del suo calcolo e la data di
consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

stupefacenti (con riconoscimento dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA