Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11364 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11364 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSAAD EL MOHAMMADI ELKHATIB MOHAMMADI N. IL
15/09/1990
avverso la sentenza n. 4616/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
28224/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, deliberata dal Tribunale di Milano il 7.5.13 per reato in materia di
dPR 309/90 e delle attenuanti generiche), ricorre per cassazione l’imputato
MOSAAD EL MOHAMMADI ELKHATIB MOHAMMADI personalmente, enunciando
motivo di violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per l’omessa concessione della
sospensione condizionale della pena. Conferma che la stessa non era oggetto
dell’accordo e che nessuna richiesta è stata avanzata da lui o dal suo difensore
per l’attivazione del potere di concessione d’ufficio. Ma lamenta che quel non
richiesto potere non sia stato esercitato e, ciò, senza motivazione alcuna.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è manifestamente
infondato. Quando la concessione della sospensione condizionale della pena non
fa parte dell’accordo sul trattamento sanzionatorio e non è comunque oggetto di
specifica richiesta, anche a prescindere dal contenuto dell’intervenuto accordo,
nessun obbligo di motivazione ha il giudice che non ritenga di applicarla d’ufficio
(Sez. 1, sent. 1155/1993 e 7951/1992).
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13 attesa la
permanente legalità della pena applicata, le modalità del suo calcolo e la data di
consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
stupefacenti (con riconoscimento dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73