Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11363 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11363 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRACASSINI MASSIMO N. IL 13/11/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
MARIOTTINI GIAN CARLO N. IL 12/07/1949
avverso il decreto n. 242/2013 GIP TRIBUNALE di
MONTEPULCIANO, del 02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

28217/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso il decreto con cui il GIP di Montepulciano in data 2.4.2013
ha archiviato il procedimento a carico di Gian Carlo Mariottini per omissione di

Massimo Fracassini, enunciando tre motivi: l’omessa fissazione dell’udienza
camerale dopo la sua opposizione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
323 c.p., vizi della motivazione relativamente al contenuto della decisione.

2. Il ricorso va dichiarato palesemente inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato e generico: il GIP ha
spiegato di aver preso visione dell’opposizione e di averla giudicata inidonea ad
imporre la fissazione di udienza camerale perché svolgente solo argomentazioni
di confutazione delle richieste della parte pubblica, senza indicazione di nuovi e
diversi temi di indagine e dei relativi elementi di prova. Il motivo si limita a
dolersi della mancata fissazione dell’udienza camerale.
Secondo e terzo motivo sono all’evidenza diversi da quelli consentiti:
ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.p., per volontà del legislatore il ricorso per
cassazione non è ammesso per contestare il contenuto della deliberazione del
GIP, a prescindere dalla sua adeguatezza al caso.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

atto d’ufficio, ricorre per cassazione a mezzo del difensore il denunciante

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA