Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11362 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11362 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPUTO VINCENZO N. IL 16/09/1984
avverso la sentenza n. 2904/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal Tribunale di Cosenza in data 13.11.12 per reato in materia di
stupefacenti, ricorre personalmente l’imputato VINCENZO CAPUTO,
dell’art. 129 c.p.p..
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. peri.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Nulla poi il
ricorso deduce su quale elemento determinante ai sensi dell’art.
129 c.p.p. sarebbe stata omessa la motivazione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14