Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1136 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1136 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SABOTINO AMALIA N. IL 23/02/1951
avverso la sentenza n. 9/2010 TRIBUNALE di BIELLA, del
20/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in per na del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parto civile, l’Avv
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Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 20-12-2010, il Tribunale di Biella, riformando parzialmente quella del
Giudice di pace della stessa città del 6-10-2009, riconosceva Amalia SABOTINO responsabile
del reato di lesioni personali in danno di Sergio Murri.
La parziale riforma investiva il giudizio di ponderazione delle circostanze, che veniva espresso
in termini di equivalenza delle attenuanti alla recidiva (nella prima decisione ritenuta

ridotta da 2000 a 1000 euro.
2. Con ricorso personale l’imputata ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell’art. 592
cod. proc. pen. essendo stata condannata alle spese processuali del giudizio di secondo grado,
nonostante il parziale accoglimento dell’appello, mentre non era stata motivata la condanna, in
luogo della compensazione, alle spese di parte civile, nonostante la riduzione dell’entità del
risarcimento del danno; con il secondo motivo si deduceva inosservanza dell’art. 52, comma
secondo, cod. pen. e assoluta mancanza di motivazione sulla relativa doglianza prospettata con
i motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in
tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la
decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato, non può contestualmente
condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza
possibilità di deroghe, al rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità
(Cass. 46453/2008).
Poiché nella specie il tribunale, pur avendo parzialmente accolto l’appello dell’imputata, l’aveva
poi condannata alle spese processuali, la sentenza merita annullamento senza rinvio
limitatamente a tale statuizione, che va eliminata.
2. Non è invece fondata la censura, formulata con lo stesso motivo, relativamente alla
condanna dell’imputata alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado.
Infatti, come affermato da questa corte, anche a sezioni unite (Cass. Sez. U, 6402/1997), il
parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non ne elimina la condanna, essendo
quindi consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del
diritto della parte civile. Il giudice può tuttavia disporre, per giusti motivi, la compensazione
totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge, il cui esercizio e non il mancato esercizio, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso- deve essere
congruamente motivato (sentenze sopra citate).
2

prevalente) e il conseguente trattamento sanzionatorio, nonché la liquidazione del danno,

3. Del pari infondato il secondo motivo di gravame in quanto la sentenza si sottrae alla censura
di inosservanza dell’art. 52, comma secondo, cod. pen. e di assoluta mancanza di motivazione
sulla relativa doglianza prospettata con i motivi di appello, avendo esplicitamente e
coerentemente argomentato, anche sulla base della ricostruzione del fatto fornita
dall’imputata, che il gesto di questa di colpire il Murru con un bastone, procurandogli le lesioni
di cui al certificato medico in atti, costituiva comunque reazione all’eventuale torto subito e non
condotta di difesa contro una possibile aggressione, in assenza di qualunque pericolo
4. Il ricorso merita pertanto rigetto quanto ai profili sub 2 e 3.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputata al
pagamento delle spese processuali, condanna che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 30.11.2012

imminente per la di lei persona.

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