Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11355 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11355 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORNI GINO N. IL 02/08/1964
avverso la sentenza n. 3270/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27968/13 RG

1

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di GENOVA in data 19.6.12, ricorre
l’imputato GINO GIORNI personalmente,

deducendo vizi di

mancata applicazione delle attenuanti generiche.

2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza,
in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure
sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in
quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 3,
sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

motivazione in ordine alla quantificazione della pena per la

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