Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11354 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11354 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PONCE ESPINOZA JONATHAN LUIS N. IL 07/07/1992
CASTILLO ARBOLEDA MANUEL EDUARDO N. IL 24/07/1979
MEJIA SALTOS LUIS ANDRE N. IL 17/09/1975
CASTILLO GONZALES RIBER ALEXANDRE N. IL 29/10/1987
MORANTE ZARATE JOSE’ GABRIEL N. IL 19/03/1980
OJEDA CAMPOVERDE DANNY ALEXANDER N. IL 11/03/1987
MACIAS PINTO ALVARO ALBERTO N. IL 10/02/1973
avverso la sentenza n. 9944/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27932/13 RG

1

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l.

Avverso la sentenza di applicazione della pena,

deliberata dal GIP Tribunale di GENOVA in data 19.2.13, per i
reati di STUPEFACENTI, ricorrono gli imputati PONCE ESPINOZA

CASTILLO CONZALEZ RIBER ALEXANDER, MORANTE ZARATE JOSE’ GABRIEL,
OJEDA CAMPOVERDE DANNY ALEXANDER, MACIAS PINTO ALVARO ALBERTO: I
primi due e il settimo con identico modulo lamentano mancanza di
motivazione; il terzo censura la motivazione richiamando il
contenuto degli atti processuali; il quarto contesta il
trattamento sanzionatorio applicato come da sua richiesta; il
quinto ripete il testo del quarto e lamenta poi omessa
motivazione (la qualifica nel motivo ‘lacunosa’) sulla confisca;
il sesto lamenta mancata motivazione sulla non applicabilità
dell’art. 129 c.p.p..
2.

I ricorsi sono all’evidenza inammissibili, perché i

rispettivi motivi sono al tempo stesso manifestamente infondati e
diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra

JONATHAN LUIS, CASTILLO ARBOLEDA MANUEL, MEJIA SALTOS LUIS ANDRE I

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2

quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Quanto in particolare al trattamento sanzionatorio,
tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale
potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto
alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per

proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del
patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto
o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione

(Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 –

11.11.2009).
Il motivo di MORANTE sulla confisca è diverso da quelli
consentiti risolvendosi, a fronte di specifica motivazione del
GIP (p.5) in sollecitazione a preclusa diversa valutazione di
merito.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 alla Cassa
delle ammende, equa ai casi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il

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