Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11353 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11353 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TABIT YASSINE N. IL 09/06/1988
avverso la sentenza n. 4220/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27905/13 RG

1

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata

dal GIP Tribunale di REGGIO EMILIA in data 4.4.2013 per reato ex
art. 372 c.p., ricorre personalmente l’imputato TABIT YASSINE,

dell’art. 129 c.p.p..
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da

quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14

deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione

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