Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11352 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11352 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIARUGA TERESA N. IL 28/10/1982
avverso la sentenza n. 1690/2013 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

17890/13 RG

1

OFtDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal GUP Tribunale di Cosenza in data 13.5.2013 per reato ex art.
73.1 bis dPR 309/90, ricorre personalmente l’imputata TERESA
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo

stesso manifestamente infondato, generico e diverso da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.14

MANGIARUGA, deducendo vizi di motivazione.

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