Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11351 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11351 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALONE MASSIMO N. IL 26/10/1963
avverso la sentenza n. 218/2013 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

17889/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal GIP Tribunale di Pescara in data 21.2.13 per reato ex art.
73.5 dPR 309/90c.p. (fatti del 2009), ricorre personalmente

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo

stesso manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).

Nella specie vi è poi la indicazione specifica degli atti
processuali che impediscono alcuna applicazione dell’art. 129
c.p.p.. Né il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento
o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale
possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129,
comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-

14.4.2009)
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13 attesa la
permanente legalità della pena come applicata e la data di
consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.

l’imputato MASSIMO FALONE, deducendo vizi di motivazione per la

27889/13 RG

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26.9.13

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