Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11349 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11349 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AURIA DOMENICO N. IL 31/10/1974
avverso la sentenza n. 19/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
2 782 4/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza in
data 16.1.2013, che confermava la sua condanna per la detenzione
per cassazione l’imputato DOMENICO AURIA a mezzo del difensore
fiduciario, enunciando motivi di motivazione mancata o apparente
sulla sussistenza del concorso di persone nel reato ascritto e
sulla richiesta rideterminazione della pena.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche: lamenta infatti
l’omessa motivazione rispetto alle censure d’appello ma, a fronte
di un esplicito richiamo dell’argomentazione di primo grado in
punto responsabilità dichiaratamente condivisa (p.5 primo
periodo), nulla dice su quali determinanti rilievi s’appello
sarebbero invece stati trascurati che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
14.5.2009 e
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Ciò vale
anche per la doglianza sul trattamento sanzionatorio, di fatto
enunciata solo nell’enunciazione del motivo, ma non sorretta da
alcuna specifica deduzione nella sua esposizione (sicchè il
confronto tra sentenza di primo grado, atto d’appello, sentenza
di secondo grado, dovrebbe essere opera d’ufficio del Collegio,
in palese contrasto con l’onere di specificità dei motivi di
ricorso: si rilevi che il ricorso neppure riferisce quali
concrete richiestat sarebbero state proposte e disattese, sue
punto).
illecita di 4,4260 di eroina, ritenuta l’ipotesi lieve, ricorre
27824/13 RG
2
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13, attesa la
permanente legalità della pena in cocnreto inflitta e la data di
consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al