Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11348 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11348 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IGBINEWEKA OSAROBA N. IL 02/08/1986
avverso la sentenza n. 259/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27818/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA che

in data 9.5.2013 confermava la sua condanna per i delitti di
concedendone la sospensione condizionale, ricorre per cassazione
personalmente il cittadino nigeriano IGBINEWEKA OSAROBA,
enunciando due motivi di violazione di legge e vizi della
motivazione, quanto alla mancata disapplicazione della recidiva
ed alla mancata applicazione delle attenuanti generiche
prevalenti.
2.

Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica

motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, i motivi sono diversi da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

resistenza e lesioni personali, rideterminando la pena e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA