Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11348 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11348 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IGBINEWEKA OSAROBA N. IL 02/08/1986
avverso la sentenza n. 259/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27818/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA che
in data 9.5.2013 confermava la sua condanna per i delitti di
concedendone la sospensione condizionale, ricorre per cassazione
personalmente il cittadino nigeriano IGBINEWEKA OSAROBA,
enunciando due motivi di violazione di legge e vizi della
motivazione, quanto alla mancata disapplicazione della recidiva
ed alla mancata applicazione delle attenuanti generiche
prevalenti.
2.
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, i motivi sono diversi da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
resistenza e lesioni personali, rideterminando la pena e