Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11347 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11347 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL CARMINE DANIELE N. IL 08/08/1988
avverso la sentenza n. 1349/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
4
27804/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che in
data 18.10.2012 confermava la sua condanna per delitto
enunciando motivo di mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per cassazione, censurando le argomentazioni
dell’apprezzamento dei fatti.
2.
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, con conclusioni conformi alla valutazione in
fatto del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di merito, precluse in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
resistenza, riducendo la pena, ricorre DANIELE DEL CARMINE,