Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11346 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11346 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARANITI NATALE N. IL 01/04/1987
GIANNETTO DANIELE N. IL 16/06/1978
avverso la sentenza n. 807/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di MESSINA che in
data 1.2.2013 confermava la loro condanna per delitto in materia
Npings e
GIANNETTO DANIELE.
Il primo enuncia unico motivo che richiama contestualmente
vizi di violazione di legge e tutti quelli della motivazione, in
ragione del concreto trattamento sanzionatorio, lamentando in
definitiva l’eccessività della pena.
GIANENTTO enuncia tre motivi: il primo richiama in termini del
tutto generici i vizi di violazione di legge e tutti quelli
alternativi della motivazione e contesta poi la ritenuta
sufficienza del trasporto del coimputato che materialmente
deteneva lo stupefacente e le spiegazioni dei Giudici del merito;
stessi vizi tutti insieme richiamati nel secondo motivo, relativo
alla non applicata attenuante del quinto comma, richiamando in
termini generali giurisprudenza che assume pertinente; il terzo
enuncia vizi della motivazione nella concretizzazione del
trattamento sanzionatorio.
2. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di SARANITI si risolve in generica censura di
stretto merito.
Primo e terzo motivo del ricorso GIANNETTO sono inammissibili
perché diversi da quelli consentiti, risolvendosi in critiche di
merito a specifica motivazione che ha confermato l’apprezzamento
in fatto del primo Giudice.
Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto generico.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000, equa al
caso, in favore della Cassa delle ammende.
e)sk-
di stupefacenti, ricorrono per cassazione SARANITI
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014