Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11345 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11345 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GATTI ANNALISA N. IL 18/12/1963
avverso la sentenza n. 349/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

2 7751/13 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BRESCIA che in

data 19.4.2013 confermava la sua condanna per delitto in materia
quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90 e la prevalenza di questa e
delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, ricorre
personalmente ANNALISA GATTI enunciando unico motivo che,
indicate genericamente le lettere B ed E dell’art. 606.1 c.p.p.,
censura l’interpretazione dei fatti cui entrambi i Giudici del
merito sono pervenuti.

2.

Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica

motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione devolutale, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, anche generiche,
precluse in questa sede di legittimità.
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13, attesa la
permanente legalità della pena (già con riduzione per le
attenuanti generiche rispetto alla pena base stabilita per
l’ipotesi attenuata e compatibile con la nuova disciplina) e la
data di consumazione del reato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

di stupefacenti, consumato il 18.4.2012, ritenuta l’ipotesi del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA