Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11345 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11345 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GATTI ANNALISA N. IL 18/12/1963
avverso la sentenza n. 349/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
2 7751/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BRESCIA che in
data 19.4.2013 confermava la sua condanna per delitto in materia
quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90 e la prevalenza di questa e
delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, ricorre
personalmente ANNALISA GATTI enunciando unico motivo che,
indicate genericamente le lettere B ed E dell’art. 606.1 c.p.p.,
censura l’interpretazione dei fatti cui entrambi i Giudici del
merito sono pervenuti.
2.
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione devolutale, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, anche generiche,
precluse in questa sede di legittimità.
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/13, attesa la
permanente legalità della pena (già con riduzione per le
attenuanti generiche rispetto alla pena base stabilita per
l’ipotesi attenuata e compatibile con la nuova disciplina) e la
data di consumazione del reato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
di stupefacenti, consumato il 18.4.2012, ritenuta l’ipotesi del