Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11344 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11344 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO RAFFAELE N. IL 10/02/1980
avverso la sentenza n. 190/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27750/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in
data 27.11.2012, che confermava la sua condanna per il delitto di
cui all’art. 73.5 dPR 309/90, consumato fino al 20.1.2007,
motivi: violazione di legge in relazione al diniego di attenuanti
generiche prevalenti e alla mancata applicazione della
sospensione condizionale della pena; manifesta illogicità della
motivazione per la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena; omessa motivazione sull’elemento
psicologico del reato; omessa motivazione sull’applicabilità
dell’art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, i motivi sono diversi da quelli consentiti
(quanto alla sospensione condizionale della pena, all’elemento
psicologico del reato, all’art. 129 c.p.p.), prospettando solo
censure di fatto, precluse in questa sede di legittimità e
generico (quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche).
Nessun rilievo ha l’intervenuto art. 2 d.l. 146/2013 attesa la
permanente legalità della pena applicata e la data di
consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
ricorre per cassazione personalmente RAFFAELE GRECO, con quattro