Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11343 del 29/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11343 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL CHEIKH N. IL 23/03/1983
avverso la sentenza n. 5655/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 29/01/2014

27626/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data

14.5.2013, che confermava la sua condanna per i delitti di
ricorre per cassazione personalmente FALL CHEICK, con unico
motivo di violazione degli artt. 129 (c.p.p.), 133 c.p., 73.5 dPR
309/90.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è generico e diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, precluse in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

detenzione a fini di spaccio, resistenza, lesioni personali,

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