Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11342 del 29/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11342 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORIO ALESSIO N. IL 11/07/1984
avverso la sentenza n. 1064/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 29/01/2014
27470/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in
data 8.11.2012, che confermava la sua condanna per delitto
Alessio Florio, con unico motivo di violazione dell’art. 73 dPR
309/90 e illogicità della motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, con conclusioni in fatto conformi a quelle del
primo Giudice, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di merito, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014
continuato in materia di stupefacenti, ricorre per cassazione